Risposta
per interrogazione nr. d'ordine 907
da Massimiliano De Martin
Con riferimento all’interrogazione in oggetto, sentiti gli Uffici competenti in merito all’interpretazione dell’ articolo 42 comma 5 del Regolamento Edilizio, si precisa quanto segue.
Il termine “edificio” è riferito ad un immobile con due o più unità immobiliari che come tale può costituire un condominio;
- se ci sono più unità immobiliari residenziali che svolgono attività di "Bed and Breakfast/Locazione Turistica", le stesse sono in 'comunicazione fisica' o in 'continuità diretta' qualora presentino tra loro delle aperture e/o comunicazioni dirette.
I tipici esempi sono: .
collegamento orizzontale: porta di collegamento interna su muro di divisione delle unità immobiliari,
collegamento verticale: scala di collegamento interna tra due o più unità immobiliari sovrapposte.
Si precisa che l’accesso alle unità immobiliari attraverso lo stesso vano scala/pianerottolo non costituisce 'comunicazione fisica' o 'continuità diretta'.
Si sottolinea che il personale tecnico del Settore SUE, in sede di appuntamento, fornisce le indicazioni sopra esposte ai professionisti e che i chiarimenti in questione sono stati comunicati ad ANCE con nota Pg 2020/138699 del 12.03.2020 (Allegato 1), e recentemente anche all'Associazione ABBAV con comunicazione a firma dei Direttori competenti (Allegato 2).