Interrogazione nr. d'ordine 907

Logo Partito Democratico   Giuseppe Saccà
Nr. d'ordine: 907
Data pubblicazione: 31-01-2024
Data scadenza: 01-03-2024
Proponente: Giuseppe Saccà
Altri firmatari: Gianfranco Bettin, Sara Visman, Marco Gasparinetti, Giovanni Andrea Martini, Cecilia Tonon, Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Paolo Ticozzi, Emanuela Zanatta
Referente: Assessore Massimiliano De Martin
Tipo risposta richiesta: scritta
Oggetto: interpretazione art. 42 regolamento edilizio del Comune di Venezia
Oggetto: interpretazione art. 42 regolamento edilizio del Comune di Venezia
Tipo di risposta richiesto: scritta
 

Premesso che:

  • l’articolo 42 del Regolamento Edilizio (art. 42: specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale) del Comune di Venezia, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 70 del 13/12/2019 e in vigore dal 15 febbraio 2020:

(…)

Edifici e locali di uso collettivo, attività ricettive

(…)

per il dimensionamento delle strutture ricettive si rinvia alla specifica normativa di settore (L.R. 11/2013 e ss.mm.ii.);

le strutture ricettive devono avere accessi separati rispetto alla residenza.
negli edifici costituiti da due o più unità immobiliari ad uso residenziale sono ammesse più unità immobiliari residenziali che svolgono attività di “Bed and Breakfast / Locazione turistica” a condizione che non siano tra loro in comunicazione fisica o poste in continuità diretta.

Rilevato che:

  • contro le disposizioni dell’art.42 alcuni gestori di locazioni turistiche brevi hanno presentato ricorso al TAR del Veneto, sostenendo che "le disposizione impugnate esulano dai contenuti tipici del regolamento edilizio, andando ad incidere sulla disciplina di materie riservate alla competenza legislatrice statale, ovvero le locazioni, la proprietà e i rapporti condominiali".

Considerato che:

  • il TAR, con sentenza pubblicata l’8.7.2023 ha rigettato il ricorso, sostenendo, in particolare, che le previsioni di cui all’art.42 “... che attengono al merito del potere urbanistico, avente carattere ampiamente discrezionale, non risultano sproporzionate rispetto alla ratio di salvaguardare, nel centro storico di Venezia, il mantenimento di alloggi idonei alla residenza di carattere stabile ...”.
  • in molti palazzi veneziani ci sono diversi appartamenti contigui tanto da arrivare a interi edifici adibiti a locazione turistica e ciò a nostro avviso non è permesso dal richiamato art. 42.

Tutto ciò premesso, si interroga la Giunta:

  • per ottenere un’interpretazione autentica del significato da attribuire ai termini “comunicazione fisica” e “poste in continuità diretta”;
  • in particolare se l’art.42 possa significare che, dopo il 15 febbraio 2020, non sia più possibile destinare a locazione turistica breve due o più abitazioni poste sullo stesso piano o di interi palazzi.
Giuseppe Saccà

Gianfranco Bettin
Sara Visman
Marco Gasparinetti
Giovanni Andrea Martini
Cecilia Tonon
Alessandro Baglioni
Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin
Paolo Ticozzi
Emanuela Zanatta

 
Interrogazione in formato pdf
26-02-2024
Risposta
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