Regolamento per l'eventuale partecipazione in videoconferenza alle sedute del Consiglio comunale

Art. 3 - Utilizzo di sistemi di videoconferenza nelle sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni


1. Al fine di garantire una piena funzionalità del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni, ove ricorrano esigenze di carattere generale di tutela dell'incolumità o della salute pubblica oppure sia stato dichiarato uno stato di emergenza o in deroga all’articolo 35 del Regolamento del Consiglio Comunale, le adunanze si svolgono, secondo i principi del Codice dell'amministrazione digitale D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., mediante la totale partecipazione in videoconferenza oppure la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza presso i luoghi sede di riunione sia mediante videoconferenza, previa disponibilità e funzionamento del sistema informatico.
2. Le sedute di Consiglio Comunale sono convocate in presenza. Ove sussistano in capo ai singoli Consiglieri condizioni personali riconducibili a motivi di salute, e nei casi di cui al comma 3 impegni istituzionali di rappresentanza direttamente connessi all’esercizio del mandato, contestuale convocazione per ragioni di giustizia, le adunanze possono prevedere, secondo i principi del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza presso i luoghi sede di riunione sia mediante videoconferenza, previa disponibilità e funzionamento del sistema informatico.
3. La Consigliera può partecipare alle adunanze in videoconferenza nel periodo corrispondente alla maternità anticipata, al congedo di maternità obbligatoria e facoltativa e per il congedo parentale come previsto dalla legge più favorevole alla lavoratrice. Ciò a prescindere dalla condizione lavorativa della consigliera.
Il Consigliere può partecipare alle adunanze in videoconferenza per un lasso di tempo pari a quello previsto per legge per il congedo di paternità e per il congedo parentale come previsto dalla legge più favorevole al lavoratore. Ciò a prescindere dalla condizione lavorativa del consigliere.
La Consigliera e il Consigliere possono partecipare alle adunanze in videoconferenza in caso di malattia del figlio secondo quanto previsto dalla legge più favorevole al lavoratore e alla lavoratrice. L’applicazione prescinde dalla condizione lavorativa del Consigliere e della Consigliera.
4. In applicazione del comma 2 del presente articolo, i Consiglieri che intendano prendere parte alle riunioni in modalità di videoconferenza ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, non oltre le dodici ore precedenti l'orario stabilito di inizio dei lavori, dichiarando sotto la propria personale responsabilità la sussistenza di una delle condizioni personali di cui al comma 2. Tale termine è derogato qualora le condizioni di cui al comma 2 dovessero avverarsi nel corso della seduta; in tale circostanza il consigliere ne dà immediata comunicazione al Presidente. Il Sindaco non è tenuto alle comunicazioni di cui sopra.
5. Le adunanze delle Commissioni consiliari e della Conferenza dei Capigruppo si svolgono, secondo i principi del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., mediante la simultanea e contestuale partecipazione dei Consiglieri sia in presenza presso i luoghi sede di riunione sia mediante videoconferenza, previa disponibilità e funzionamento del sistema informatico. In caso di sopralluoghi, è prevista solo la convocazione in presenza.
6. I Presidenti delle Commissioni consiliari possono convocare le riunioni di Commissione consiliare esclusivamente in presenza, salvo concentrarle, con convocazioni consequenziali, nella stessa sede e nella giornata concordata tra i Presidenti e la Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza dei Capigruppo, sentiti i Presidenti di Commissione, può valutare l’individuazione di ulteriori giornate da destinare alla convocazione in presenza, anche concedendo specifiche deroghe in caso di previsione di sedute ordinarie di Consiglio o di trattazione riservata di documenti o tematiche.
7. Il Consigliere assicura che le modalità di collegamento rispondano a riservatezza, decoro ed esclusività dell’attività istituzionale, evitando situazioni che possano compromettere un’efficiente connessione. E’ onere dei soggetti sopra richiamati dotarsi di un collegamento efficiente e di un dispositivo correttamente funzionante, attivando la videocamera, garantendo e mantenendo l’inquadratura del proprio volto. E’ espressamente vietato collegarsi in movimento o da luoghi pubblici.
8. Il Consigliere o altro relatore chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell’utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza.
9. Il Consigliere può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà. Eventuali assenze a video, pur in presenza di collegamento attivo, senza la predetta comunicazione verranno considerate al pari dell’assenza.
10. In caso di problemi di connessione imputabili al gestore del sistema informatico centrale e/o a carattere generale, che impediscano la corretta funzionalità, la seduta regolarmente aperta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Non appena ripristinata l'efficienza del sistema, la seduta riprenderà mediante nuovo appello dei presenti. Laddove il ripristino avvenga oltre l'orario stabilito di chiusura dei lavori, il Presidente, qualora la durata della riunione non sia stata prolungata, apprezzate le circostanze, dichiara tolta la seduta.
11. Non è classificabile come problema tecnico che impedisca l’espressione di voto tramite applicazione informatica la mancanza di connessione o il malfunzionamento del dispositivo in dotazione al singolo componente. Le temporanee disfunzioni dei collegamenti o le anomalie tecniche che giustifichino la mancata espressione di voto del singolo componente sono da intendersi quelle riconducibili esclusivamente a malfunzionamenti dichiarati dal gestore del sistema informatico.
12. Ai fini di una maggior trasparenza dell’attività amministrativa, si prevede un report semestrale per ogni singolo Consigliere, in relazione al numero di Commissioni consiliari svolte, il numero delle Commissioni partecipate in presenza ed il numero delle Commissioni partecipate in videoconferenza.
 

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