Art. 30 - Attribuzioni delle Commissioni consiliari
Le Commissioni consiliari hanno l'incarico di studiare gli affari di competenza del Consiglio ed esprimere le modalità attraverso cui deve avvenire l'esame delle proposte in Consiglio comunale. A tal fine le proposte di deliberazione sono tempestivamente inviate alla Commissione consiliare competente in relazione alla specifica materia in esame. Le Commissioni consiliari possono sentire il parere di esperti estranei al Consiglio.
La Giunta comunale, nei casi di particolare urgenza o di scadenza di termini perentori, può chiedere alla Conferenza dei Capigruppo l’iscrizione di una proposta di deliberazione all’ordine del giorno del Consiglio, senza che tale proposta sia stata esaminata dalla Commissione consiliare competente.
Le Commissioni si esprimono ai sensi del comma uno entro trenta (30) giorni dalla ricezione delle proposte. Trascorso detto termine senza che sia comunicato alcun riscontro alla Segreteria generale con la restituzione degli atti, il proponente può chiedere al Presidente del Consiglio di iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio. Sarà cura del Presidente del Consiglio presentare la richiesta alla Conferenza dei Capigruppo.
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