Regolamento del Consiglio comunale

Art. 29 - Costituzione delle Commissioni consiliari

  1. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio comunale dopo le elezioni, con propria deliberazione il Consiglio costituisce le Commissioni consiliari permanenti, definendone le rispettive competenze nonché il numero dei componenti di cui è costituita ciascuna Commissione consiliare.
  2. Il numero di componenti per ciascun Gruppo consiliare da assegnare alle Commissioni è stabilito dal Presidente del Consiglio, informati i Capigruppo, sulla base del principio di proporzionalità e in ragione di almeno un componente per ogni Gruppo.
  3. La nomina dei componenti titolari e supplenti delle Commissioni avviene con disposizione del Presidente del Consiglio, su designazione dei Capigruppo consiliari, i quali possono indicare anche un componente supplente per ciascun titolare.
  4. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire Commissioni consiliari con compiti di indagine, secondo quanto previsto dall'articolo 44 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). La competenza di tali Commissioni dovrà rientrare nell’ambito delle materie attribuite al Consiglio e avere riguardo a questioni inerenti l’attività dell’Amministrazione comunale. Il termine dei lavori delle Commissioni d’indagine dovrà essere stabilito nella deliberazione di costituzione.

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