Regolamento del Consiglio comunale
Art. 23 - Dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti e dei subemendamenti
- Il Presidente, sentita la Segreteria generale, dichiara l’inammissibilità degli emendamenti e subemendamenti quando:
- siano estranei all’oggetto della discussione;
- rendano palesemente incoerenti le diverse parti del documento;
- siano in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta;
- siano pervenuti oltre il termine fissato.
- Il presente articolo trova applicazione anche agli emendamenti e subemendamenti relativi alle proposte di deliberazione in materia di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Ente, salve le specifiche disposizioni del Regolamento di contabilità.