Art. 23 - Dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti e dei subemendamenti
Il Presidente, sentita la Segreteria generale, dichiara l’inammissibilità degli emendamenti e subemendamenti quando:
siano estranei all’oggetto della discussione;
rendano palesemente incoerenti le diverse parti del documento;
siano in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta;
siano pervenuti oltre il termine fissato.
Il presente articolo trova applicazione anche agli emendamenti e subemendamenti relativi alle proposte di deliberazione in materia di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Ente, salve le specifiche disposizioni del Regolamento di contabilità.
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