Regolamento del Consiglio comunale

Art. 23 - Dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti e dei subemendamenti

  1. Il Presidente, sentita la Segreteria generale, dichiara l’inammissibilità degli emendamenti e subemendamenti quando:
    1.  siano estranei all’oggetto della discussione;
    2. rendano palesemente incoerenti le diverse parti del documento;
    3. siano in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della seduta;
    4. siano pervenuti oltre il termine fissato.
  2. Il presente articolo trova applicazione anche agli emendamenti e subemendamenti relativi alle proposte di deliberazione in materia di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Ente, salve le specifiche disposizioni del Regolamento di contabilità.

Continuando a navigare questo sito acconsenti all'utilizzo dei cookie sul browser come descritto nella nostra Cookie Policy