Art. 22 - Emendamenti alle proposte di deliberazione
Gli emendamenti e i subemendamenti (proposte di modifica ad un emendamento) devono essere proposti in conformità alle indicazioni della Presidenza del Consiglio e presentati alla Commissione consiliare competente o alla Segreteria generale secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
Gli emendamenti e i subemendamenti, presentati alla Commissione consiliare competente devono essere depositati alla Segreteria della Commissione stessa ed in seguito esaminati e discussi.
Gli emendamenti presentati in Commissione e da questa esaminati devono essere inviati in Consiglio per essere sottoposti al voto.
In via residuale gli emendamenti possono essere presentati, in Segreteria generale, almeno quarantotto (48) ore prima dell’ora di convocazione del Consiglio. I subemendamenti possono essere presentati, in Segreteria generale, entro le ventiquattro (24) ore successive all’orario di scadenza fissato per la presentazione degli emendamenti. Dal computo di tali scadenze sono esclusi i giorni di sabato, domenica e le festività. In via eccezionale, il proponente della deliberazione può presentare emendamenti anche oltre tale termine purché corredati dai pareri di regolarità tecnica, contabile e, ove necessario, del parere del Collegio dei revisori. Su tali emendamenti, ai Consiglieri è consentito presentare subemendamenti entro il termine stabilito dal Presidente.
La Conferenza dei Capigruppo può prevedere una deroga alle scadenze previste, fissandone un diverso termine, per la presentazione di emendamenti e subemendamenti.
Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti e subemendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente, coadiuvato dalla Segreteria generale, pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Su richiesta di almeno tre (3) Consiglieri o qualora il Presidente lo ritenga opportuno, il Consiglio decide senza discussione sulla determinazione degli emendamenti da porre in votazione ai sensi del presente comma.
Gli emendamenti sono discussi e votati secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione. Gli emendamenti del proponente la deliberazione sono votati con priorità.
I subemendamenti sono discussi e votati prima dell’emendamento cui si riferiscono.
Più emendamenti o subemendamenti presentati dallo stesso o dagli stessi consiglieri, possono essere oggetto di un'unica illustrazione, discussione e votazione se non vi è opposizione da parte di alcun consigliere e se il proponente lo accetta.
Dopo l’illustrazione dell’emendamento o del subemendamento da parte del proponente seguono gli interventi comprensivi delle dichiarazioni di voto, che non possono superare i quattro (4) minuti.
Per ciascun emendamento e subemendamento devono essere acquisiti, prima della votazione, i pareri di regolarità ai sensi dell’articolo 49 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l’eventuale parere del Collegio dei Revisori. In assenza dei pareri il Presidente dispone la sospensione della discussione fino all'acquisizione degli stessi.
Per gli emendamenti e i subemendamenti concernenti le proposte di deliberazione relative al bilancio di previsione e al rendiconto dell’Ente, si applicano le specifiche disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità.
Sono esclusi da emendamenti:
relazioni tecniche allegate;
relazioni e pareri degli organi di controllo interno, compreso il Collegio dei revisori;
pareri di regolarità emessi dai dirigenti;
il piano strategico e le linee di mandato dell’Amministrazione.
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