Risposta
per interrogazione nr. d'ordine 966
da Laura Besio
In riferimento all'Interrogazione nr. d'ordine 966 recante ad oggetto “Conferma che le persone ristrette nei carceri nel Comune di Venezia si possono iscrivere allo schedario della popolazione temporanea”, si rappresenta quanto segue.
Premetto che ai sensi dell'art. 45 della Legge sull'ordinamento penitenziario (L. 354/1975), integrato dall'art. 11 comma 1 lettera r) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, le persone ristrette nelle carceri hanno la possibilità di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato e che tale scelta può mutare nel tempo. Il Comune di Venezia, ai sensi dell’art. 8 della L. 1228/54, ha istituito lo “schedario della popolazione temporanea” ove, come previsto dal DPR 2233/1989 art. 32, può iscriversi “qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che non si trova ancora in condizione di stabilire la residenza per qualsiasi motivo pur essendo dimorante nel Comune da più di 4 mesi”.
Considerate le finalità dello schedario summenzionato che sono, tra le altre, il monitoraggio di alcune categorie di persone che si trovano momentaneamente sul territorio per lavoro, studio o altro e che lo schedario costituisce, inoltre, una banca dati utile alle Pubbliche Amministrazioni per pianificare interventi a livello sociale, pubblica sicurezza, erogazione di servizi pubblici, ecc…, i detenuti (che non vogliano trasferire la propria residenza anagrafica nella struttura dove sono rinchiusi come previsto dal regolamento penitenziario prima richiamato) già oggi, allo stato dei fatti, hanno la possibilità di richiedere l’iscrizione in detto schedario.
Va comunque precisato che le motivazioni da riportare nella richiesta debbono individuare il motivo per cui una persona è presente temporaneamente nel Comune: tale motivo non ha una casistica predefinita ma nella quasi totalità dei casi è dovuto al lavoro, allo studio, all’assistenza ad un familiare (o – come al limite nel nostro caso – a motivi detentivi), ma non può essere identificato con eventuali benefici fiscali o riduzioni tariffarie che - per la legge anagrafica - rappresentano degli elementi soggettivi irrilevanti ai fini dell’iscrizione.
Cordiali saluti.