Risposta

per interrogazione nr. d'ordine 779

da Michele Zuin
Oggetto: risposta all'Interrogazione nr. d'ordine 779 inviata il 16-05-2023 con oggetto Selezione AVM per la Ricerca di un Responsabile Appalti – Prima posizione in graduatoria per la coniuge di un Dirigente dell’Area Aziende partecipate.

Si interrogano il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se:

L’Amministrazione comunale ritenga opportuno mantenere l’attuale ruolo rivestito dal Dirigente in questione considerata la posizione di responsabile appalti ora rivestita in AVM S.p.A. dalla coniuge.

Si ritiene opportuno precisare alcuni punti prima di rispondere all’interrogazione.

Va innanzitutto precisato che la Società Avm S.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e quattro Consiglieri, nominati dal Sindaco del Comune di Venezia ai sensi dell’art. 2449 C.C. e dell’art. 50 comma 8 D.Lgs. 267/2000 e che non vi è alcun soggetto che riveste la qualifica di Amministratore Delegato.

A questo organo si affianca il Direttore Generale di Gruppo, nominato a sua volta dall’organo amministrativo della società stessa.

Chiarito ciò devo esprimere il mio più profondo rammarico rispetto all’interrogazione poiché quando la dialettica politica esce dalle proprie competenze ed entra in aree che non le competono come quelle delle scelte lavorative delle persone significa andare oltre il ruolo che la legge assegna al Consiglio Comunale.

Si precisa come AVM S.p.A. in qualità di società controllata dal Comune agisce sulla base a degli indirizzi, in primis, del Consiglio Comunale e successivamente di quelli del Sindaco, dell’Assessore di riferimento. Nel nostro ordinamento amministrativo, infatti, il ruolo dei Dirigenti è quello di attuare le scelte politiche di indirizzo tramite l’adozione di provvedimenti amministrativi. I dirigenti quindi non hanno un ruolo di indirizzo delle società controllate ma semplicemente devono svolgere, nell’ambito del rapporto organico con l’amministrazione, le attività di propria competenza. Ciò in virtù del principio di separazione fra politica ed amministrazione sancito per gli enti locali dall’art. 107 del Tuel, che attribuisce ai dirigenti degli enti territoriali la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, i quali devono uniformarsi al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Ora il fatto che l’attuale Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni, proprio nell’ambito del suo ruolo, affianchi da anni AVM S.p.A., come tutte le altre società controllate, nelle vertenze sindacali o partecipi a riunioni operative, non si comprende come possa essere un elemento di possibile criticità rispetto al ruolo lavorativo del coniuge in detta società. Anzi rappresenta solo ed esclusivamente l’adempimento di precisi obblighi lavorativi nell’ambito delle sue mansioni.

Posto in ogni caso che il ruolo di Responsabile Appalti del coniuge non ha alcuna attinenza con la governance della Società, non si evidenzia alcuna ragione per prendere in considerazione un possibile cambiamento del ruolo rivestito dal Dirigente, posto che la professionalità e l’esperienza dimostrata dallo stesso non destano alcun dubbio all’Amministrazione sul fatto che continuerà a svolgere il suo lavoro, come ha sempre fatto, in totale trasparenza, indipendenza e imparzialità e nel solo interesse pubblico, così come previsto dalla Costituzione.

Alla luce di quanto rappresentato quindi non si ritiene opportuno modificare l’attuale ruolo assegnato al Dirigente Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni.

Cordiali saluti

Michele Zuin
 
Risposta in formato pdf
Interrogazione nr. d'ordine 779

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