Risposta

per interrogazione nr. d'ordine 663

da Michele Zuin
Oggetto: risposta all'Interrogazione nr. d'ordine 663 inviata il 09-11-2022 con oggetto Rimborsi acqua alta 2019

In merito all’interrogazione in oggetto, si estende quanto segue.

Occorre, anzitutto, premettere che la Struttura commissariale, prima, e il comune di Venezia, poi, hanno concluso i procedimenti finalizzati all’erogazione del contributo di cui all’art. 25 comma 2 lettera C del d.lgs. 1/2018.

Per la prima volta sul piano nazionale è stata elaborata e realizzata una sperimentazione, in accordo con la Protezione Civile per ricevere le richieste presentate ai sensi dell’art. 25 comma 2 lettera E, come espressamente previsto dalle ordinanze adottate dal Commissario delegato per l’emergenza del 12 novembre 2019.

E’, tuttavia, necessario chiarire che non è normativamente ed amministrativamente possibile velocizzare l’iter di erogazione dei contributi pubblici di cui all’art. 25 comma 2 lettera E del d.lgs. 1/2018, in quanto, ad oggi, non solo difetta qualsivoglia trasferimento dei fondi statali, naturale e prescritto presupposto per il riconoscimento del beneficio, ma anche sussiste una gestione nazionale delle emergenze intervenute negli anni 2019 e 2020 che, dunque, non può essere differenziata o limitata al nostro territorio comunale.

Non è, pertanto, possibile concludere le istruttorie di tali domande in tempi più rapidi rispetto a quelli pianificati dal Governo e stabiliti uniformemente per tutte le emergenze di rilevanza nazionale intervenute in Italia. È, infatti, con legge finanziaria che si è autorizzata la spesa per gli eventi calamitosi verificatisi nel 2019 e nel 2020 nell’intero territorio nazionale (cfr. art. 1 comma 448 L. 30 dicembre 2021, n. 234). In base alla succitata normativa, l’assegnazione delle risorse finanziarie sarà proporzionale ai fabbisogni di ciascuna amministrazione commissariale. La norma prevede, quindi, una gestione unitaria delle risorse che importa un coordinamento temporale sia nella ricognizione dei danni subiti sia nella adozione, da parte del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di ordinanze relative all'ambito territoriale di ciascuna regione e d'intesa con la medesima, per disciplinare le modalità con cui eseguire e completare le istruttorie delle domande presentate ai sensi dell’art. 25 comma 2 lettera E del d.lgs. 1/2018.

Con Ordinanza del capo del Dipartimento di protezione civile n. 932/2022, pubblicata in G.U. il 22 ottobre 2022, è stato adottato un cronoprogramma per l’attività di raccolta, integrazione e aggiornamento delle istruttorie delle domande presentate ai sensi dell’art. 25 comma 2 lettera E del d.lgs. 1/2018, sulla base di quanto disposto dagli allegati B e C della medesima ordinanza, ferma restando l’applicazione delle ordinanze commissariali adottate in raccordo con la Protezione civile. La predetta ordinanza chiarisce, inoltre, che con specifiche ordinanze di protezione civile si provvederà al riparto delle risorse per regione, all’esito dell’attività di raccolta, aggiornamento e integrazione delle istruttorie relative ai contributi di cui all’art. 25 comma 2 lettera E.

L’iter stabilito dalla recentissima ordinanza di protezione civile si applica a tutte le regioni italiane che, diversamente da quanto avvenuto a Venezia, non hanno ancora provveduto a raccogliere le istanze di contributo di cui alla predetta lettera E. Per la Città di Venezia la Struttura commissariale aveva, invece, disposto la presentazione delle domande di cui all’art. 25 comma 2 lettera E unitamente alle domande di cui all’art. 25 comma 2 lettera C, comunicando gli esiti della ricognizione alla protezione civile.

Cordiali saluti.

Michele Zuin
 
Risposta in formato pdf
Interrogazione nr. d'ordine 663

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