Risposta
per interrogazione nr. d'ordine 411
da Massimiliano De Martin
In merito all'interrogazione in oggetto: " Azione di risarcimento milionaria contro il Comune di Venezia" si rende noto che il TAR Veneto si è espresso con sentenza 1177 del 6 ottobre 2021, che si allega alla presente, evidenziando la correttezza e la piena legittimità dell’operato dell’Amministrazione. Nessun risarcimento dovrà essere corrisposto.
Si chiarisce che la programmazione urbanistica della passata amministrazione era relativa al mandato precedente e non a questo mandato.
Nei prossimi mesi saranno portati all’attenzione del Consiglio Comunale gli atti relativi alla nuova programmazione, cominciando dalla delibera di ripianificazione delle aree di espansione e di trasformazione oggi decadute ai sensi del comma 7 dell’articolo 18 della L.R.11/04.
Del resto, si apprende solo ora da parte dell’opposizione che ci sarebbe stata inerzia della P.A. nell’approvazione delle varianti, quando negli anni scorsi la stessa opposizione si lamentava delle troppe delibere presentate. Come chiarito dal TAR Veneto il Comune ha ampia discrezionalità in ordine all' "an" e al “quando” del provvedere sulle proposte di variante urbanistica avanzate dai privati.
Si fa presente che nell’urbanistica veneta il consumo di suolo viene “gestito” in conformità alla Direttiva Europea e alla Legge Regionale 14/07 e non con la modalità di calcolo dell’ISPRA.
Si chiarisce che lo strumento urbanistico vigente, che rende “lo sviluppo urbanistico della città coerente con gli obiettivi e gli orientamenti comunitari sulla tutela del suolo e del patrimonio ambientale”, è il Piano di Assetto del Territorio. Il Piano degli Interventi rende operative le scelte fatte nello strumento strategico (PAT).
Nella fase di programmazione delle politiche di sviluppo del mandato saranno forniti i dati di rendicontazione delle istanze della passata legislatura.