Interrogazione nr. d'ordine 1101
Marco Gasparinetti
Tipo di risposta richiesto: scritta
PREMESSO CHE
Con delibera di Consiglio comunale n. 70 del 13 dicembre 2019, esecutiva dal 15 febbraio 2020, il regolamento edilizio del Comune di Venezia è stato modificato nel senso di introdurre norme più stringenti per le strutture ricettive, sia per quanto riguarda il divieto di comunicazione fisica o continuità diretta fra più unità immobiliari ad uso residenziale site nel medesimo edificio (articolo 42) sia per quanto attiene all'obbligo di fosse settiche (articolo 63 del regolamento edilizio così emendato);
CONSIDERATO CHE
i dati raccolti dall'Osservatorio civico per la casa e la residenza di Venezia ("OCIO") documentano numerosi casi di inosservanza dell'articolo 42, che a volte presentano caratteristiche elusive dell'obbligo di richiedere un cambio di destinazione d'uso per poter adibire immobili interi ad attività ricettive, con le conseguenze anche fiscali che derivano dal diverso trattamento delle locazioni turistiche rispetto a quello delle attività alberghiere;
tale fenomeno è fonte di preoccupazione diffusa e confermata fra l'altro dall'articolo pubblicato in data odierna dal Gazzettino a firma Michele Fullin, e allegato alla presente;
SI INTERROGA il Sindaco e l’Assessore per conoscere:
1. La struttura, composizione e numero degli addetti alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale incaricati di assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, prevista dall’art. 27 - vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia - del D.P.R. n° 380/2001 - Testo Unico Edilizia,
2. il numero degli addetti della Polizia locale, Nucleo Polizia delle Attività Produttive Venezia Centro Storico e Isole e Nucleo Polizia delle Attività Produttive Città di Terraferma assegnati all’attività di vigilanza,
3. quanti controlli su strutture alberghiere e turistico-ricettive sono stati effettuati nei 5 anni che vanno dal 15 febbraio 2020 al 14 febbraio 2025, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'articolo 63 comma 5 e al divieto di cui all'articolo 42, sopra richiamati in premessa e con quali esiti (numero infrazioni accertate)
4. quali risposte si intendono dare, in termini di allocazione delle risorse umane necessarie (punti 1 e 2 di cui sopra) alla preoccupazione di chi ritiene che i controlli siano attualmente inadeguati o insufficienti rispetto alle dimensioni crescenti del fenomeno qui denunciato.
Allegati: Gazzettino 5 febbraio 25