Interrogazione nr. d'ordine 1079
Paolo Ticozzi
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
Visto:
l’Articolo 8 della Legge Regionale 14 del 6 giugno 2017 per il riuso temporaneo degli edifici che permette al comune, a seguito di specifica proposta da parte dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, di autorizzare l’uso temporaneo di singoli immobili, mediante apposita deliberazione;
ritenuto che:
il riuso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quella agricola, permesso dalla legge regionale è uno strumento estremamente efficace al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell’edificato esistente, nonché la rigenerazione urbana di aree difficili o in cui il commercio tradizionale è in crisi;
ricordato che:
i progetti di riuso mirano preferibilmente a sviluppare l’interazione tra la creatività, l’innovazione, la formazione e la produzione culturale in tutte le sue forme, creando opportunità di impresa e di occupazione, start up e altre forme di economia di cui il nostro territorio necessita; in particolare il comma 2 dell’articolo 8 della Legge Regionale 14 del 6 giugno 2017 recita che: “In particolare sono considerate funzioni prioritarie per il riuso:
a) il lavoro di prossimità: artigianato di servizio all’impresa e alle persone, negozi temporanei, mercatini temporanei, servizi alla persona;
b) la creatività e la cultura: esposizioni temporanee, mostre, eventi, teatri, laboratori didattici;
c) il gioco e il movimento: parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, campi da gioco;
d) le nature urbane: orti sociali di prossimità, giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani.”
ricordato inoltre che:
la Regione Veneto promuove e ha promosso bandi per la concessione di finanziamenti per incentivare e interventi funzionali a restituire alla collettività spazi inutilizzati attraverso iniziative di riuso temporaneo;
considerato che:
il comma 6 dell'articolo 8 della citata Legge Regionale recita: “I comuni pubblicano nel sito internet del comune l’elenco dei “Luoghi del Riuso”, in cui sono riportate le aree e i volumi autorizzati al riuso temporaneo, con i progetti di riuso e le relative convenzioni, e lo trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.”;
ritenuto che:
il territorio comunale
Tutto ciò premesso e considerato, si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti:
- per sapere come mai nel sito internet del Comune di Venezia non sia presente una pagina con l’elenco dei “Luoghi del Riuso” e se si intenda porvi rimedio quanto prima anche nel caso non vi siano casi di applicazione dell’articolo 8 della Legge Regionale 14 del 6 giugno 2017 al fine di promuovere e far conoscere questa possibilità;
- per sapere se intendano, anche a fronte della richiesta presente in questa interrogazione, e con quali iniziative e modalità, promuovere la modalità del riuso temporaneo degli immobili prevista dall’articolo 8 della Legge Regionale 14 del 6 giugno 2017 verso cittadini, associazioni, archietti e proprietari immoniliari.
Giuseppe Saccà
Alessandro Baglioni
Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin
Monica Sambo
Gianluca Trabucco
Emanuela Zanatta
Risposta in Consiglio comunale
Cambio iter su richiesta proponente
Inviata per la trattazione in Consiglio comunale su richiesta del proponente ai sensi dell'art. 15 c. 2 del Regolamento del C.c.
Sospensione termini
Sospensione dei termini di scadenza per interruzione dei lavori dal 24-12-2024 al 06-01-2025 ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.
Città di Venezia