Risposta
per interrogazione nr. d'ordine 1018
da Laura Besio
In riferimento all'interrogazione nr. d'ordine 1018 recante ad oggetto “presunto doppio incarico fra ambito privato e sfera pubblica di dirigenti apicali del Comune di Venezia”, si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente (art. 16) è possibile costituire uffici di supporto agli organi di direzione politica.
Detti uffici possono essere composti, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. A detto personale si applica il CCNL – autonomie locali.
L’art. 90, quale norma speciale, disciplina il cumulo di impieghi pubblici, ma non il cumulo di impiego pubblico e privato.
Le modalità e i termini di concessione e fruizione dei periodi di aspettativa, sono disciplinati dai rispettivi Contratti Nazionali di Lavoro, nonché dagli accordi con i singoli datori di lavoro.
Il D.Lgs. 165/2001 all’art. 53, regola le modalità di svolgimento di attività extraistituzionale da parte del dipendente pubblico, fattispecie non rientrante nel caso attenzionato.
A seguito dell’interrogazione consiliare n. d’ordine 1018 del 23 luglio 2024, e delle conseguenti opportune verifiche risultano erogate somme da privati datori di lavoro.
Da ulteriori accertamenti effettuati presso detti datori di lavoro privati è emerso che non si tratta di somme ricevute per attività svolte, ma esclusivamente per posizioni “passive”, significando con tale termine nessun tipo di esercizio attivo di incarico nelle società in argomento. In ogni caso posizioni che non sono caratterizzate neppure da una eventuale sussistenza di conflitto di interesse.
Cordiali saluti.