Risposta

per interrogazione nr. d'ordine 721

da Massimiliano De Martin
Oggetto: risposta all'Interrogazione nr. d'ordine 721 inviata il 02-02-2023 con oggetto regolamentare l’uso dei dissuasori acustici per volatili.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si riferisce quanto segue.

Sotto il profilo della tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, l’uso dei dissuasori acustici per volatili non è specificatamente normato né a livello statale (Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”), né a livello regionale (Legge Regionale n° 21 del 10/05/1999 “Norme in materia di inquinamento acustico”), né a livello comunale (Regolamento del Comune di Venezia per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti acustici vigenti).

Si sottolinea, tuttavia, che l’art. 65, co. 1 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana dispone che “È vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni (anche a scopo pubblicitario), canti e spettacoli comunque denominati dalle ore 23.01 alle ore 8.00 nonché dalle ore 12.00 alle 15.00”. Si ritiene, quindi, che tale disposizione sia applicabile anche alle sorgenti rumorose in oggetto.

Si specifica che l’impiego di qualsiasi sorgente di rumore a servizio di un'attività è soggetta al rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale (valori di emissione e valori assoluti di immissione), e dei valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 4, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Tuttavia, mentre i primi sono misurati all'esterno degli edifici, in facciata o in spazi utilizzati da persone o comunità e sono riferiti all'interno periodo di riferimento diurno (06-22) o notturno (22-06) considerato, i secondi sono invece verificati all'interno degli ambienti abitativi maggiormente esposti al rumore, a finestre aperte o a finestre chiuse, a seconda di quale che sia la condizione di maggiore disturbo, per il solo periodo di funzionamento della specifica sorgente di rumore controllata.

Le verifiche fonometriche possono essere demandate all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), il cui esito potrà portare alla definizione di un procedimento amministrativo da parte del Comune, attraverso il quale disporre, in caso di accertato supero delle predette soglie limite, l'irrogazione della sanzione amministrativa indicata dall'articolo 10, comma 2, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. e all'emanazione di apposita disposizione con la quale disporre il rientro nei limiti di Legge.

Il Servizio Autorizzazioni e Servizi Ambientali, competente per la gestione delle segnalazioni relative ad inconvenienti derivanti da sorgenti rumorose e per l’adozione dei relativi provvedimenti di bonifica acustica, non ha mai ricevuto esposti o segnalazioni relativi al disagio acustico provocato da tali apparecchi.

In conclusione potranno essere prese in considerazione in futuro procedure per disciplinare l'uso di detti dispositivi sempre nel rispetto della fauna volatile.

Massimiliano De Martin
 
Risposta in formato pdf
Interrogazione nr. d'ordine 721

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