Risposta
per interrogazione nr. d'ordine 589
da Michele Zuin
Il consigliere Martini con atto ispettivo in oggetto chiede: “..... Tutto ciò premesso si interroga il Sindaco per sapere se sia legittimo, alla luce dei decreti legislativi richiamati, nonché del parere Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno e della nota chiarificatrice dell’Anci, continuare a consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza o in modalità mista, anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, in assenza di specifico regolamento in materia.
PREMESSA
L’interrogazione attiene alle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale e delle commissioni quale modalità organizzativa in vigore a Venezia dal marzo 2020.Si premette che l’ organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale è materia posta in capo alla Conferenza dei Capigruppo ed al Presidente del consiglio comunale, che hanno già trattato l'argomento più volte nella sede istituzionale. Ai sensi artt. 7 e 38 TUEL rileva in materia l’autonomia del consiglio comunale, organo elettivo politico. Lo Statuto del Comune di Venezia, all’articolo 4/bis (Princìpi generali di organizzazione), prevede che l’attività degli organi collegiali sia organizzata dal Presidente. Il regolamento del Consiglio comunale all’art. 2 c. 12 stabilisce che il Presidente,sentiti i capigruppo, può disporre che l’adunanza si tenga in luoghi diversi da quelli previsti. Tra questi vanno annoverati oggi di certo i luoghi virtuali
LA SITUAZIONE DAL MARZO 2020
Come noto attualmente le sedute del Consiglio e delle commissioni si svolgono in modalità di videoconferenza, con regia dalle sedi municipali, in conformità alla disposizione della Presidenza del consiglio comunale (PG 2022143231 del 31.3.2022)
La citata disposizione della Presidente è stata adottata in analogia alle due precedenti,tutte fondate sull’art. 73 c. 1 d. legge 18/2020, convertito con modificazioni dallalegge 24 aprile 2020 n. 27 (disposizioni Presidente C.C. del 26.3.2020 edel30.3.2021)
L’art. 73 citato prevedeva:"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente".
La legge di conversione del d.l. n.183/2020( legge n.21 del 26 febbraio 2021) ha esteso gli effetti della norma fino al 30 aprile 2021. Con ulteriori provvedimenti sono stati prorogati i termini della predetta disposizione di legge fino al 31.3.2022 (art. 16d.l. 24.12.2021 n.221, conv. in legge 18.2.2022 n.11)
Essa prevedeva in sostanza una disposizione del Presidente del Consiglio comunale in ordine alle sedute consiliari in videoconferenza. A seguito delle disposizioni sopra richiamate il Consiglio comunale di Venezia, come le commissioni, i capigruppo e le analoghe sedute delle Municipalità, si sono tenute regolarmente da marzo 2020 ad oggi nella modalità della videoconferenza.
Tale modalità ha garantito adeguata pubblicità delle sedute, consentito di preservare il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ed ha assicurato la regolarità delle sedute. Ha inoltre garantito ai componenti dell’organo consiliare nonché al segretario generale lo svolgimento pieno delle funzioni secondo quanto previsto dalla legge
L’ATTUALE FASE TRANSITORIA
Venuta meno la citata disposizione di legge, occorreva gestire una fase transitoria, collocata temporalmente tra la data di formale cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarata dal legislatore (31 marzo 2022) e l’adeguamento del regolamento del Consiglio comunale.
É stata quindi adottata la nuova disposizione presidenziale citata, con decorrenza1 aprile 2022. Essa tra l’altro dispone:1) Nelle more dell’adeguamento tecnico della sala consiliare di Venezia – Ca’ Loredan,finalizzato a dotare le sale consiliari della strumentazione adeguata a realizzare forme di riunioni diverse dalla videoconferenza, in particolare in modalità mista, è approvata, per le motivazioni citate in premessa e nelle prerogative del Presidente del Consiglio Comunale, la modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale e per analogia della conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari (fatti salvi eventuali sopralluoghi o attività similari che richiedono la presenza fisica in loco), in relazione all’esigenza di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell’Amministrazione.2) Sono approvati i seguenti principi e criteri relativi...
La disposizione presidenziale vigente si giustifica oggi con la perdurante necessità di assicurare il pieno funzionamento dell’organo elettivo, ed al contempo di assicurare la tutela della salute in questa fase di perdurante pandemia, sotto distinti profili.
I - In ordine al profilo sanitario e di salute pubblica, la formale cessazione dell’emergenza sanitaria su base nazionale non esclude infatti che perdurino – come ben noto - situazioni di contagio da COVID-19.
A tale scopo il D.L. del 24 marzo 2022 ha previsto che fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza e di concerto con i Ministri competenti o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, possa adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche, produttive e sociali. Infatti con ordinanza del Ministero della salute del 1 aprile 2022 è stato adottato, ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento recante«Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» in vigore fino al31/12/2022. Le misure anti-contagio in esso contenute devono essere applicate ed adattate al contesto delle specifiche attività del Comune di Venezia. In tal senso si rimanda allo specifico Protocollo anti-contagio per il contrasto ed il contenimento del virus Sars-CoV-2/COVID19 negli ambienti di lavoro del Comune di Venezia, disponibile in altana, aggiornato al 18 luglio 2022
In ambito governativo i rappresentanti dei Ministeri del Lavoro, Salute, Sviluppo Economico, dell’INAIL e le parti sociali hanno confermato unanimemente di ritenere operante il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021,e di impegnarsi a garantirne l’applicazione, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza
Questi recenti orientamenti ed i dati ufficiali che quotidianamente sono comunicati al pubblico in materia di diffusione del virus Sars-CoV-2, impongono di attenersi ad un principio di precauzione a tutela della salute degli amministratori e dei dipendenti interessati al servizio in questione.
II - In ordine al profilo tecnico-digitale, l’eccezionale situazione pandemica ha peraltro consentito un rapido progresso nell’utilizzo di tecnologie che consentono modalità di riunione alternative alla presenza, garantendo la prosecuzione delle regolari attività istituzionali anche in situazioni di grave emergenza sanitaria.
Si precisa tuttavia che esiste già di fatto la possibilità della partecipazione in presenza per qualunque consigliere ne faccia semplice richiesta. Sin dall'inizio del periodo emergenziale è stata assicurata ai consiglieri una postazione fisica in connessione con le video conferenze, sia nella sede di Ca' Collalto che in quella di Ca' Farsetti.
E’ stato da ultimo avviato un importante intervento di adeguamento tecnico della sala consiliare di Venezia – Ca’ Loredan, finalizzato a dotare le sale consiliari della strumentazione adeguata a realizzare forme di riunioni diverse dalla videoconferenza,in particolare in modalità mista, per il quale la società informatica del Comune – Venis spa - ha ricevuto formale incarico.
Prosegue nel frattempo per le motivazioni esposte e nelle prerogative del Presidente del Consiglio Comunale, la modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio e per analogia della conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni consiliari (fatti salvi eventuali sopralluoghi o attività similari che richiedono la presenza fisica in loco), in relazione all’esigenza di garantire la piena funzionalità degli organi istituzionali dell’Amministrazione
III - Sotto il profilo giuridico, infine, fondamento dell’attuale modalità videoconferenza si rinviene nei citati artt. 7 e 38 TUEL, nonchè nel D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell’amministrazione digitale); in particolare l’art. 12, c.1,2 prevede: “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione(omissis)...”, nonché' “utilizzano, nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione(omissis)..”.
CONCLUSIONI
L’assetto organizzativo fin qui descritto si giustifica pienamente ancora oggi con la necessità di garantire il corretto funzionamento dell’organo elettivo, ed al contempo di assicurare la tutela della salute degli amministratori e dei dipendenti, in questa fase di perdurante pandemia
In conclusione si evidenzia - in ordine alla prospettiva di una specifica previsione normativa - che è in corso approfondita istruttoria degli uffici di supporto ai fini dell’adeguamento regolamentare, in parallelo con gli adeguamenti tecnici sopra descritti. Sul punto l’amministrazione intende conformarsi alle indicazioni ministeriali anche sotto questo specifico aspetto normativo, nonostante l’ assenza di una norma di legge vincolante sul punto. Per le ragioni illustrate, la vigente modalità di videoconferenza delle sedute del consiglio e delle commissioni, estesa ai capigruppo ed alle Municipalità, si palesa pienamente legittima sotto ogni aspetto tecnico e normativo.
Cordiali saluti