Risposta
per interrogazione nr. d'ordine 433
da Michele Zuin
Rispetto a quanto richiesto, si precisa quanto segue:
L'art. 19, comma 10 del regolamento CIMP prevede il divieto di qualsiasi forma di pubblicità commerciale e forma di affissione privata lungo il Canal Grande, il bacino di San Marco e l'intero bacino lagunare, anche se da essi visibile sia luminosa che non, ad eccezione di casi di particolare interesse per l’Amministrazione e previa deroga motivata concessa dalla Giunta Comunale.
La deroga viene sempre concessa per le esposizioni pubblicitarie temporanee installate su assiti di cantiere relativi a edifici di culto dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, comma 3 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004, qualora il provento dell'esposizione pubblicitaria sia finalizzato al finanziamento di lavori di recupero/manutenzione/restauro degli edifici medesimi, considerato anche che il Consiglio Comunale, con l'approvazione del Regolamento del Canone di Concessione, ha deciso di non assoggettare al pagamento del canone questa tipologia di esposizione pubblicitaria con l'intento di appoggiare tali iniziative.
Per quanto riguarda l'approvazione delle immagini pubblicitarie, si segnala che l'autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 42/2004, è comunque condizionata all'obbligo di trasmissione dell'immagine pubblicitaria che verrà apposta nello spazio individuato che dovrà essere consona al monumento e all'area urbana tutelata di eccezionale interesse.
L’Amministrazione Comunale si farà parte attiva presso la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio, per sollecitare una eventuale ridefinizione degli standard delle immagini pubblicitarie affinché siano il più possibile meno impattanti dal punto di vista estetico.
Cordiali saluti