Risposta
per interrogazione nr. d'ordine 1145
da Michele Zuin
Si interroga l'Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate per sapere:
1) per conoscere le specifiche ragioni per cui AVM, in modo apparentemente del tutto discrezionale e comunque difforme dal regolamento, neghi al coniuge superstite o al convivente o al componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 del Regolamento medesimo, il subentro ai sensi del citato art. 10;
2) per conoscere in base a quali presupposti in AVM si sia statuito di motivare il diniego con l’asserita esigenza di attendere “fino a completo scorrimento della nuova graduatoria in essere”;
3) per conoscere se vi siano direttive, interpretazioni ufficiali del Regolamento, pareri dell’Avvocatura o di altri organi consultivi che impongano ad AVM di interpretare l’art. 10 del Regolamento nel senso sopra descritto;
4) per sapere se i vertici di AVM avessero ricevuto espressa indicazione dall’Assessore attualmente in carica o dal suo predecessore di agire nel senso sopra descritto;
5) per conoscere se vi siano stati altri casi di diniego al subentro ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, assimilabili al caso de quo;
6) se da tale diniego – e altri eventuali – siano derivate sconfitte in giudizio dell’Amministrazione con obbligo di farsi carico delle spese processuali e in quale misura;
7) per sapere se l’Assessore non ritenga di dover intervenire fornendo chiara e puntuale direttiva ad AVM anche per scongiurare qualsiasi richiesta di danno in conseguenza a dinieghi illegittimi.
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Preliminarmente, si ritiene opportuno precisare che il Comune di Venezia, con Determinazione dirigenziale n. 1342 del 06/06/2023, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 28 del 23/02/2023, ha approvato l’avviso pubblico per la selezione di soggetti idonei alla stipula di contratti di abbonamento presso l’Autorimessa comunale di P.le Roma, al fine della formazione di tre graduatorie (graduatoria persone fisiche, graduatoria persone giuridiche e graduatoria disabili), prevedendo una percentuale di posti da assegnarsi per ciascuna graduatoria. Con successiva determinazione dirigenziale n. 2839/2023 del 7/12/2023 sono state infine approvate le relative graduatorie.
Ciò chiarito si ritiene necessario in via preliminare descrivere il contesto giuridico di riferimento prima di riscontrare i vari punti dell’interrogazione.
Il servizio in abbonamento di parcheggio presso l’Autorimessa comunale è regolato dal Regolamento degli abbonati, dei posti riservati e delle tariffe nell’Autorimessa comunale di Piazzale Roma approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 27/06/2019, che all’art. 1 lo classifica espressamente come servizio pubblico locale del Comune di Venezia.
Le norme del Regolamento non solo debbono essere lette le une per mezzo delle altre, ma vanno anche interpretate alla luce dei principi generali dell’ordinamento giuridico, in particolare conformemente ai principi di proporzionalità, buon andamento, imparzialità, non discriminazione, di evidenza pubblica e di rotazione.
Quanto sopra precisato vale anche per la disposizione dell’art. 10, comma 2 del Regolamento, nella parte in cui prevede il diritto di subentro del coniuge superstite (o altro membro del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 del Reg.) nel contratto di abbonamento in caso di decesso del titolare dello stesso “fino all’approvazione di una nuova graduatoria”.
Ammesso che la sinteticità della disposizione possa indurre a ritenere che la proposizione “fino all’approvazione di una nuova graduatoria” faccia esclusivo riferimento al termine di decadenza del diritto di subentro, la lettura coordinata delle norme del Regolamento toglie qualsiasi dubbio circa la portata della disposizione, la quale evidentemente richiede, tra gli altri, anche l’ulteriore presupposto della insussistenza di una graduatoria valida ed efficace affinché possa dirsi realizzata la fattispecie normativa e pertanto sorto il diritto al subentro nel contratto di abbonamento.
Più precisamente, da una lettura sistematica del disposizioni del Regolamento emerge quanto segue.
Anzitutto, il Regolamento (art. 4) dispone, quale regola generale, che i soggetti idonei a stipulare il contratto di abbonamento presso l’Autorimessa comunale siano selezionati tramite pubblicazione di un avviso pubblico, conformemente al principio che impone alle Amministrazioni pubbliche di individuare i soggetti con cui contrarre tramite procedure ad evidenza pubblica.
È inoltre previsto espressamente che la graduatoria risultante dalla competizione pubblica perda efficacia esclusivamente a seguito dell’approvazione di una nuova graduatoria da pubblicarsi con cadenza almeno triennale, dove l’elemento di novità è evidentemente connesso alla graduatoria precedentemente approvata (e non al momento del decesso del titolare del contratto di abbonamento), mentre il termine di tre anni per la pubblicazione della nuova graduatoria è da intendersi come termine meramente ordinario.
In secondo luogo, il Regolamento espressamente prevede (art. 10, comma 1) che il contratto di abbonamento sia strettamente personale, pertanto non cedibile né oggetto di successione mortis causa, in linea con i principi generali in materia di beni pubblici, che pongono il divieto generale di costituzione di diritti assoluti da parte di terzi su beni pubblici (art. 822 c.c. e segg.). L’utilizzo (anche per decenni) del posteggio non fa, pertanto, acquistare alcun diritto a titolo originario sullo stesso.
Ne deriva che il decesso del titolare del contratto di abbonamento non può che costituire una causa generale di estinzione del contratto: ed infatti il Regolamento, all’art. 8, comma 1, lett. d), prevede che il decesso del titolare comporti la risoluzione automatica del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa).
Premesso e precisato tutto quanto sopra rappresentato, appare evidente che la disposizione di cui all’art. 10, comma 2 abbia natura eccezionale e come tale operi solamente nei casi e nei tempi da essa considerata, senza alcuna possibilità di interpretazione analogica o estensiva (così come prevede la normativa in tema di applicazione delle norme eccezionali nel nostro ordinamento: si veda in particolare l’art. 14 delle preleggi).
In altri termini, il diritto al subentro del coniuge superstite (o altro soggetto appartenente al nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui all’art. 15) sussiste esclusivamente qualora la graduatoria già approvata abbia esaurito la propria efficacia (per naturale esaurimento o per pubblicazione di nuova graduatoria ex art. 4 del Regolamento) e purché il soggetto avente diritto al subentro non sia titolare di altro contratto di abbonamento presso l’Autorimessa.
In assenza di tutte queste condizioni, opera la disposizione generale di cui all’art. 8, comma 1, lett. d) del Regolamento, con conseguente risoluzione automatica del contratto.
Visto tutto quanto sopra precisato, si forniscono le seguenti risposte:
1) con riferimento alle richieste di cui ai punti 1) e 2), la società AVM SpA, nell’escludere l’operatività dell’art. 10, comma 2 a seguito dell’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione dei posteggi presso l’Autorimessa, approvate con determinazione dirigenziale n. 2839/2023 del 07/12/2023, ha semplicemente applicato il Regolamento degli abbonati, dei posti riservati e delle tariffe nell’Autorimessa comunale di Piazzale Roma approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 27/06/2029, non residuando pertanto alcuna discrezionalità da parte della società, che ha applicato correttamente le disposizioni del Regolamento alla luce dei principi di proporzionalità, buon andamento, imparzialità, non discriminazione, di evidenza pubblica e di rotazione sopracitati
2) con riferimento ai punti 3) e 4), si precisa che non vi sono direttive formali dell’amministrazione comunale.
3) con riferimento al punto 5), la Società AVM ha comunicato che vi sono stati n. 14 dinieghi al subentro assimilabili al caso de quo;
4) con riferimento al punto 6), allo stato non vi sono sconfitte agli atti dell’Amministrazione. Risultano attualmente pendenti, oltre al caso de quo, n. 2 ricorsi ex art. 700 c.p.c. avanti al giudice ordinario, i quali sono stati rigettati in quanto non sussistenti i relativi presupposti di legge con conseguente condanna alle spese dei ricorrenti. Risulta inoltre pendente, in attesa di sentenza, un ricorso dinanzi al TAR Veneto, ove l’Avvocatura civica ha contestato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
5) con riferimento al punto 7) alla luce di quanto sopra rappresentato non vi sono i presupposti per procedere con alcuna direttiva posto che l’attività posta in essere da AVM rientra pienamente nelle previsioni del Regolamento.
Cordiali saluti