Interrogazione nr. d'ordine 888

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Nr. d'ordine: 888
Data pubblicazione: 13-12-2023
Data scadenza: 28-01-2024 (pre sospensione termini 12-01-2024)
Proponente: Giuseppe Saccà
Altri firmatari: Gianfranco Bettin, Sara Visman, Giovanni Andrea Martini, Paolo Ticozzi, Monica Sambo, Alberto Fantuzzo
Referente: Assessore Simone Venturini
Tipo risposta richiesta: scritta (dal 29-01-2024 in Consiglio)
Oggetto: GRADUATORIA ERP- QUESTIONE DI INCOSTITUZIONALITA’
Oggetto: GRADUATORIA ERP- QUESTIONE DI INCOSTITUZIONALITA’
Tipo di risposta richiesto: scritta
 

Premesso che:

  • tra i requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), la L.R.39/2017 all’art. 25 c.2 lett. a) prevede la “Residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso”.
  • Tre richiedenti, esclusi dalla graduatoria definitiva 2023 a causa della mancanza di questo requisito, sono andati in causa con la Regione Veneto e con il Comune di Venezia, ritenendo che l’articolo in questione ponesse una “...rilevante e non manifestamente infondata questione di costituzionalità ...”.
  • Il giudice, richiamando altre sentenze della Corte, che hanno dichiarato l’incostituzionalità di requisiti analoghi previsti da altre leggi regionali, ha valutato che

...sussiste il requisito della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità relativa all’art. 25 comma 2, lett. a) della L.R. Veneto 3.11.2017 n. 39, che appare in contrasto sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3, comma 1, Cost. – in quanto produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non sia in possesso del requisito ivi previsto - sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost. – nella misura in cui produce effetti contrastanti con la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica ...

Ha quindi sospeso il giudizio e, in data 18 maggio 2023, ha disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, che si pronuncerà nel merito a marzo 2024.

Considerato che:

  • In attesa del pronunciamento della Consulta, i Comuni di Padova, Rovigo, Vicenza e Verona si sono tutelati, ammettendo con riserva alla graduatoria anche i richiedenti privi dei cinque anni di residenza anagrafica in regione.
  • Le loro dichiarazioni, riportate dal Corriere del Veneto.it del 28 ottobre 2023, in un articolo curato da Alice D'Este, sono molto preoccupanti:

«Se le graduatorie fossero dichiarate non a norma ci ritroveremmo con tutti i bandi da rifare, due mesi di lavoro perso con tutto il bisogno di alloggio che c’è - sottolinea Francesca Benciolini, assessora alla Casa del Comune di Padova - abbiamo dunque deciso di accettare le domande di chi risiede da meno di cinque anni con riserva ... »

Della stessa linea, Verona e Vicenza. «Ci siamo tutti allineati con una decisione unica - spiega Luisa Ceni, assessora alla Casa del capoluogo scaligero - non ci sono alternative altrimenti ci troveremmo ad assegnare alloggi che poi potrebbero essere revocati.»

  • Il 18 maggio 2023 a Venezia era già stata pubblicata la graduatoria provvisoria del Bando ERP e la Commissione stava vagliando i ricorsi presentati dai richiedenti, per procedere poi all’approvazione della graduatoria definitiva il 31 ottobre 2023.
  • Il Comune di Venezia ha deciso di non ricorrere ad alcuna forma di autotutela, escludendo dalla graduatoria definitiva per mancanza del requisito di residenza 93 richiedenti, senza tenere in alcun conto la possibilità che la Consulta possa decidere in favore dei ricorrenti.

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO SI CHIIEDE:

  • Perché il comune ha deciso di non ammettere con riserva i richiedenti privi del requisito di residenza quinquennale?
  • Quali ricadute potrebbe avere sulla graduatoria definitiva Erp 2023 una sentenza della Consulta che dichiarasse incostituzionale l’art. 25 c.2 lett. a) della L.R..39/2017?
  • E quali ricadute potrebbe avere una tale sentenza sulle assegnazioni di alloggi ERP che nel frattempo il Comune ha effettuato?
Giuseppe Saccà

Gianfranco Bettin
Sara Visman
Giovanni Andrea Martini
Paolo Ticozzi
Monica Sambo
Alberto Fantuzzo

 
Interrogazione in formato pdf
29-01-2024
Cambio iter per scadenza termini risposta

Inviata per la trattazione in Consiglio comunale ai sensi dell'art. 16 c. 5 del Regolamento del C.c.

22-12-2023
Sospensione termini

Sospensione dei termini di scadenza per interruzione dei lavori dal 23-12-2023 al 07-01-2024 ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

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