Interrogazione nr. d'ordine 139
Cecilia Tonon
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
Premesso che
• con delibera n. 53 del 2013, il Consiglio Comunale di Venezia, in attesa di una specifica normativa nazionale, approvava l'istituzione del registro comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento;
• che con successiva convenzione del 5 marzo 2014 tra il Comune e il Consiglio Notarile del distretto di Venezia, in cui si definivano le modalità per la raccolta e conservazione delle DAT dei residenti del Comune di Venezia, il Consiglio Notarile si impegnava a ricevere, attraverso i propri iscritti, e a conservare presso la propria sede le copie autenticate delle DAT e ad iscriverle in apposito registro alfabetico riportante i dati anagrafici del dichiarante, nonché a fornire al Comune di Venezia ogni sei mesi, a mezzo posta elettronica, l'elenco per nominativo delle dichiarazioni ricevute;
• la sopravvenuta legge n. 219 del 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” investe direttamente i Comuni della responsabilità dell'attività di raccolta e conservazione delle DAT, laddove sancisce che le dichiarazioni vengano consegnate “...dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro...”;
Considerato che
• nel gennaio 2020, in recepimento del DM n.168/2019 del Ministero della Salute, viene attivata la banca dati nazionale per la registrazione delle DAT (https://dat.salute.gov.it/portale-dat/), con la funzione di: raccogliere copia dei testamenti biologici depositati presso Comuni e notai; garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca; assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario eventualmente da lui nominato;
• il disciplinare tecnico allegato al DM descrive le caratteristiche e le modalità tecniche per la registrazione dei dati delle DAT;
• i soggetti abilitati ad alimentare la banca dati sono, tra gli altri, gli ufficiali di stato civile dei comuni e i notai;
• l'articolo 3 comma 2 del decreto stabilisce l'obbligo, in capo ai soggetti abilitati, di trasmettere senza indugio le DAT alla banca dati, una volta ricevute;
Si interrogano il Sindaco e l'Assessore Ai servizi al cittadino
per conoscere:
• se il Comune abbia provveduto, o stia provvedendo, all'inserimento nella banca dati nazionale, con le modalità indicate dal disciplinare tecnico del ministero della salute, delle DAT consegnate dai residenti presso gli uffici comunali preposti;
• quali azioni siano state intraprese, o si intendano intraprendere, per garantire che le DAT depositate presso il Notariato, di cui il Comune possiede l'elenco dei dichiaranti, vengano parimenti inserite nella banca dati nazionale.