Interrogazione nr. d'ordine 829

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Nr. d'ordine: 829
Data pubblicazione: 03-10-2023
Data scadenza: 02-11-2023
Proponente: Paolo Ticozzi
Altri firmatari: Giuseppe Saccà, Alberto Fantuzzo, Emanuela Zanatta
Referente: Assessore Laura Besio
Tipo risposta richiesta: scritta (dal 03-11-2023 in Consiglio)
Oggetto: Perché l’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea è rinnovabile solo ad anni alterni?
Oggetto: Perché l’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea è rinnovabile solo ad anni alterni?
Tipo di risposta richiesto: scritta
 

Premesso che:

il Comune di Venezia ha istituito lo schedario della popolazione temporanea normato dall’Art 8 L. 1228/1954 e dall’Art 32 DPR 223/1989, e in particolare il comma 4 di quest’ultimo prevede che: “La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non piu' dimoranti temporaneamente nel comune: a) perché se ne sono allontanate o sono decedute; b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.”

preso atto che:

l'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea, deve essere effettuata attraverso la compilazione di apposito modulo predisposto dall'ufficio competente allegato alla presente interrogazione;

evidenziato che:

la pagina web del sito del Comune di Venezia dedicata allo schedario specifica: "L'iscrizione è valida un anno. Dopo questo termine l'Anagrafe provvede alla cancellazione dallo schedario. E' possibile presentare una nuova domanda di iscrizione trascorso un anno dalla cancellazione." quindi attenendosi a quanto scritto non sarebbe possibile presentare domanda per due anni di fila, ma solo ad anni alterni;

considerato che:

appare alquanto strano quanto evidenziato perché non permetterebbe ad esempio a studenti universitari fuori sede di essere iscritti continuativamente allo schedario, ma solo ad anni alterni, lo stesso dicasi per lavoratori dimoranti a Venezia;

ricordato che: 

in sede di Consiglio Comunale è stato approvato un emendamento alla delibera che ha previsto l'esenzione dal contributo d'accesso per chi è in visita alle persone iscritte allo schedario della popolazione temporanea e domiciliate nella città storica o nelle isole minori;

considerato inoltre che:

  • le persone iscritte allo schedario della popolazione temporanea godono di agevolazioni per quanto concerne l'acquisto della tessera Venezia È Unica abilitata alla navigazione;
  • in futuro potrebbero essere previste ulteriori agevolazioni;

Visto 

il comma 5 dell’Art 32 DPR 223/1989 che recita: "4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non piu' dimoranti temporaneamente nel comune;"

ritenuto che:

sia opportuno verificare se quanto riportato sul sito del Comune di Venezia sia dovuto a quanto effettivamente ed esplicitamente previsto dalle leggi nazionali o a circolari in materia o sia un'interpretazione o una scelta più restrittiva per quanto concerne la possibilità di iscrizione a tale schedario da imputare all'amministrazione comunale e se tale restrizione sia effettivamente possibile;

tutto ciò premesso e considerato si interrogano il sindaco e l’assessore competente per:

  • sapere le ragioni di quanto riportato sul sito del Comune di Venezia circa la cancellazione automatica dopo un anno e la possibilità di rinnovare la domanda di inserimento nello schedario della popolazione temporanea solo dopo un anno dalla cancellazione;
  • sapere se si intenda, qualora possibile, permettere da un lato la possibilità di rinnovare l’iscrizione senza l'attesa di un anno dalla cancellazione e dall’altro di non procedere automaticamente alla cancellazione dopo un anno, ma semmai che dopo un anno vengano eventualmente verificati i requisiti degli iscritti o venga richiesto loro di rinnovare la domanda di iscrizione come previsto dal comma 4 drll’Art 32 DPR 223/1989.
Paolo Ticozzi

Giuseppe Saccà
Alberto Fantuzzo
Emanuela Zanatta

 
Interrogazione in formato pdf
03-11-2023
Cambio iter per scadenza termini risposta

Inviata per la trattazione in Consiglio comunale ai sensi dell'art. 16 c. 5 del Regolamento del C.c.

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