Interrogazione nr. d'ordine 829
Paolo Ticozzi
Tipo di risposta richiesto: scritta
Premesso che:
il Comune di Venezia ha istituito lo schedario della popolazione temporanea normato dall’Art 8 L. 1228/1954 e dall’Art 32 DPR 223/1989, e in particolare il comma 4 di quest’ultimo prevede che: “La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non piu' dimoranti temporaneamente nel comune: a) perché se ne sono allontanate o sono decedute; b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.”
preso atto che:
l'iscrizione allo schedario della popolazione temporanea, deve essere effettuata attraverso la compilazione di apposito modulo predisposto dall'ufficio competente allegato alla presente interrogazione;
evidenziato che:
la pagina web del sito del Comune di Venezia dedicata allo schedario specifica: "L'iscrizione è valida un anno. Dopo questo termine l'Anagrafe provvede alla cancellazione dallo schedario. E' possibile presentare una nuova domanda di iscrizione trascorso un anno dalla cancellazione." quindi attenendosi a quanto scritto non sarebbe possibile presentare domanda per due anni di fila, ma solo ad anni alterni;
considerato che:
appare alquanto strano quanto evidenziato perché non permetterebbe ad esempio a studenti universitari fuori sede di essere iscritti continuativamente allo schedario, ma solo ad anni alterni, lo stesso dicasi per lavoratori dimoranti a Venezia;
ricordato che:
in sede di Consiglio Comunale è stato approvato un emendamento alla delibera che ha previsto l'esenzione dal contributo d'accesso per chi è in visita alle persone iscritte allo schedario della popolazione temporanea e domiciliate nella città storica o nelle isole minori;
considerato inoltre che:
- le persone iscritte allo schedario della popolazione temporanea godono di agevolazioni per quanto concerne l'acquisto della tessera Venezia È Unica abilitata alla navigazione;
- in futuro potrebbero essere previste ulteriori agevolazioni;
Visto
il comma 5 dell’Art 32 DPR 223/1989 che recita: "4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non piu' dimoranti temporaneamente nel comune;"
ritenuto che:
sia opportuno verificare se quanto riportato sul sito del Comune di Venezia sia dovuto a quanto effettivamente ed esplicitamente previsto dalle leggi nazionali o a circolari in materia o sia un'interpretazione o una scelta più restrittiva per quanto concerne la possibilità di iscrizione a tale schedario da imputare all'amministrazione comunale e se tale restrizione sia effettivamente possibile;
tutto ciò premesso e considerato si interrogano il sindaco e l’assessore competente per:
- sapere le ragioni di quanto riportato sul sito del Comune di Venezia circa la cancellazione automatica dopo un anno e la possibilità di rinnovare la domanda di inserimento nello schedario della popolazione temporanea solo dopo un anno dalla cancellazione;
- sapere se si intenda, qualora possibile, permettere da un lato la possibilità di rinnovare l’iscrizione senza l'attesa di un anno dalla cancellazione e dall’altro di non procedere automaticamente alla cancellazione dopo un anno, ma semmai che dopo un anno vengano eventualmente verificati i requisiti degli iscritti o venga richiesto loro di rinnovare la domanda di iscrizione come previsto dal comma 4 drll’Art 32 DPR 223/1989.
Giuseppe Saccà
Alberto Fantuzzo
Emanuela Zanatta
Allegati: Screenshot sito del comune
Cambio iter per scadenza termini risposta
Inviata per la trattazione in Consiglio comunale ai sensi dell'art. 16 c. 5 del Regolamento del C.c.