Interrogazione nr. d'ordine 1217

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Nr. d'ordine: 1217
Data pubblicazione: 26-06-2025
Data scadenza: 26-07-2025
Proponente: Paolo Ticozzi
Altri firmatari: Giuseppe Saccà, Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Monica Sambo, Gianluca Trabucco, Emanuela Zanatta
Referente: Assessore Simone Venturini
Tipo risposta richiesta: in Commissione
Assemblea competente: III Commissione
Oggetto: Il Comune si adoperi per agevolare i servizi anagrafici per le persone detenute in modo che possano accedere ai servizi essenziali
Ritiro: ritirato il 26-06-2025
Oggetto: Il Comune si adoperi per agevolare i servizi anagrafici per le persone detenute in modo che possano accedere ai servizi essenziali
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
 

Premesso che:
la residenza, ovvero l'iscrizione anagrafica in un Comune, è indispensabile per le persone detenute per accedere ai servizi essenziali. Per ottenere la residenza, serve avere una carta di identità, per averla, serve avere un documento di riconoscimento diverso e precedente da cui poter fare la carta di identità;

preso atto che:

negli istituti penitenziari, ci sono persone straniere che non riescono ad ottenere la carta di identità e quindi la residenza, perché per varie motivazioni non hanno un documento di riconoscimento di base, oppure gli è scaduto e per altrettante svariate ragioni non è stato possibile rinnovarlo oppure sono presumibilmente apolidi o nati in ex Jugoslavia prima del nuovo assetto politico;

visti:

  • l’art. 6 DPR n 223/1989 comma 3 : “Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identita' mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.”
     
  • l’art. 1 del DPR 445/2000 comma 1 lettera c: “DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare; “
     
  • l’art 35 DPR 445/2000 commi 1 e 2:
    “1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. 
    2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.”
     
  • l’art 45 DPR 445/2000 commi 1 e 3:
    “1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di  riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. [...]
    3.Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 

considerato che:

il Ministero della Giustizia rilascia a ogni detenuto il modello IP3, che a tutti gli effetti si può considerare documento di riconoscimento ai sensi della normativa anagrafica, che prevede all'art. 1 del DPR 445/2000 che per documento di riconoscimento si intende qualsiasi documento rilasciato da P.A. italiana, o straniera, che riporti alcuni dati essenziali che il modello IP3 contiene;

considerato quindi che:

alla luce di quanto esposto il modello IP3 può essere preso in considerazione come "documento di riconoscimento" di base per poi procedere al rilascio della carta d’identità come peraltro avviene già nel Comune di Milano con la nota dell’11 gennaio 2023 che ha stabilito che anche i detenuti stranieri possono chiedere e ottenere la residenza in Istituto anche in mancanza di permesso di soggiorno valido o con permesso di soggiorno scaduto poiché sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

ritenuto che:

sia oltremodo importante trovare le modalità, che nel pieno rispetto delle leggi, superino gli ostacoli burocratici che si frappongono al poter garantire l’accesso ai servizi essenziali per tutti i detenuti indipendentemente dalla loro nazionalità, visto che le loro vite sono affidate allo Stato;

tutto ciò premesso e considerato, si interrogano il sindaco e gli assessori competenti per:

  1. chiedere se sia intenzione far sì che il Comune di Venezia proceda nella direzione indicata nella presente interrogazione ovvero che l’anagrafe proceda all’iscrizione anagrafica e all’eventuale successivo rilascio della carta d’identità nelle casistiche precedentemente riportate a partire dal modulo IP3, e all’eventuale iscrizione senza possesso di permesso di soggiorno valido, emanando eventualmente delle direttive interne per formalizzare questa soluzione e le indicazioni per applicarla;
     
  2. chiedere che venga, anche contestualmente alla risposta a questa interrogazione convocata una commissione consiliare con un’audizione del Garante dei Detenuti nominato dal Comune di Venezia per conoscere lo stato dei detenuti e delle carceri presenti nel territorio;
     
  3. chiedere che vengano altresì audite la direttrice dei carceri e le realtà di volontariato e del sociale che a vario titolo lavorano, fanno volontariato o fanno lavorare i detenuti.
Paolo Ticozzi

Giuseppe Saccà
Alessandro Baglioni
Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin
Monica Sambo
Gianluca Trabucco
Emanuela Zanatta

 
Interrogazione in formato pdf
26-06-2025
Ritiro
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