Interrogazione nr. d'ordine 284
Alessandro Baglioni
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
Premesso che
i Consiglieri di Municipalità, per espletare il proprio mandato, devono partecipare alle sedute del Consiglio di Municipalità e alle Commissioni consiliari di cui fanno parte; per i lavoratori dipendenti il D.lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) disciplina le modalità di giustificazione delle assenze dovute alla partecipazione alle sedute;
richiamato
l'art. 51 comma 3 della Costituzione, che recita: “Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. ”
considerato che
- fino all'estate 2020 ai Consiglieri di Municipalità venivano riconosciuti i permessi per la partecipazione ai lavori dei Consigli di Municipalità con modalità analoghe a quelli riconosciuti per la partecipazione alle Commissioni Consiliari;
- dall'autunno 2020, invece, è stato deciso di non riconoscere più i permessi ai Consiglieri di Municipalità per la partecipazione ai Consigli di Municipalità, mentre continuano ad essere applicati i permessi per la partecipazione alle Commissioni Consiliari;
atteso che
l'art. 79 del TUEL disciplina i permessi per gli Amministratori, prevedendo che:
- al comma 1, i Consiglieri Comunali e i Consiglieri delle Circoscrizioni con più di 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva;
- al comma 3, “i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, [...] nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, [...], ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.”
ritenuto che
- il comma 1 prevede tutele aggiuntive per i lavoratori che rivestono l'incarico di Consigliere Comunale o di Circoscrizione con più di 500.000 abitanti e che partecipano ai rispettivi consigli, rispetto a quelle previste per i medesimi consiglieri e per i consiglieri delle circoscrizioni con meno di 500.000 abitanti per la partecipazione alle commissioni e alle conferenze dei capigruppo.
- Appare del tutto contraddittoria l'interpretazione per la quale ai Consiglieri Comunali per la partecipazione ai Consigli si prevedono tutele aggiuntive rispetto a quelle previste per la presenziare alle Commissioni Consiliari, mentre per i consiglieri delle circoscrizioni inferiori ai 500.000 abitanti si attribuiscono i permessi per la partecipazione alle commissioni consiliari, mentre non viene giustificata l'assenza dal posto di lavoro per la partecipazione alle sedute dell'organo più importante delle Municipalità, quale il Consiglio.
valutato che
- fino alla consiliatura 2015/2020 ai Consiglieri delle Municipalità del Comune di Venezia venivano rilasciate dichiarazioni per la partecipazione alle sedute dei rispettivi Consigli di Municipalità, ai sensi dell'art. 79 comma 3;
- non si hanno notizie di altre città metropolitane, con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti, che non riconoscano i permessi per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli circoscrizonali;
visto
il parere dell'8 giugno 2007 del Dipartimento Affari Interni e Territoriali https://dait.interno.gov.it/pareri/13215
tutto ciò premesso e considerato, si interroga il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE per sapere
- da quale data il Comune di Venezia ha deciso di non rilasciare più ai Consiglieri delle Municipalità le dichiarazioni per la partecipazione alle sedute dei rispettivi Consigli di Municipalità;
- qualora vi sia stata una modifica normativa o regolamentare sulla materia, la data in cui essa è entrata in vigore;
- qualora non vi sia stata una modifica normativa o regolamentare, quali siano le ragioni per cui si è stabilito di applicare la normativa in modo diverso e non rilasciare più ai Consiglieri di Municipalità le attestazioni per la partecipazione ai Consigli di Municipalità;
- se siano stati fatti approfondimenti con altre città metropolitane (con meno di 500.000 abitanti) e se siano stati promossi interpelli o quesiti presso il competente Ministero;
- cosa intendano fare affinché ai Consiglieri di Municipalità siano riconosciti nuovamente i permessi per la partecipazione alle sedute dei rispettivi Consigli.
Monica Sambo
Pier Paolo Baretta
Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin
Giuseppe Saccà
Paolo Ticozzi
Emanuela Zanatta
Gianfranco Bettin
Marco Gasparinetti
Giovanni Andrea Martini
Cecilia Tonon
Sara Visman