Interrogazione nr. d'ordine 1145

Logo Venezia è Tua   Cecilia Tonon
Nr. d'ordine: 1145
Data pubblicazione: 02-04-2025
Data scadenza: 02-05-2025
Proponente: Cecilia Tonon
Altri firmatari: Gianfranco Bettin, Marco Gasparinetti, Giuseppe Saccà, Sara Visman
Referente: Assessore Michele Zuin
Tipo risposta richiesta: scritta
Oggetto: Garage Comunale: art. 10 del Regolamento degli abbonati dei posti riservati e delle tariffe nell’Autorimessa Comunale di Piazzale Roma – diniego al subentro del coniuge superstite
Oggetto: Garage Comunale: art. 10 del Regolamento degli abbonati dei posti riservati e delle tariffe nell’Autorimessa Comunale di Piazzale Roma – diniego al subentro del coniuge superstite
Tipo di risposta richiesto: scritta
 

Premesso

  • che l’Autorimessa Comunale di Piazzale Roma è gestita da AVM SPA;
  • che la disciplina relativa all’assegnazione e gestione dei posti auto dell’Autorimessa Comunale di Piazzale Roma è oggetto del “Regolamento degli abbonati dei posti riservati e delle tariffe nell’Autorimessa Comunale di Piazzale Roma” (d’ora in avanti, solo “Regolamento”);
  • che, in particolare, l’art. 10 del Regolamento prevede: “Il contratto di abbonamento è strettamente personale, non può essere ceduto, né divenire oggetto di successione in caso di morte dell'utente abbonato. Nel caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento relativo alle persone fisiche, possono subentrare nello stesso entro il termine di 60 giorni, fino all'approvazione di una nuova graduatoria e qualora non siano titolari di altro abbonamento:
    • il coniuge, l’unito civilmente o il convivente come dichiarato ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. 20 maggio 2016, n. 77, del de cuius;
    • altra persona componente il nucleo familiare purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 15”;
  • che, a fronte di una richiesta ai sensi del predetto art. 10, motivata e documentata, oltretutto dal coniuge superstite di un abbonato deceduto, risulta che AVM abbia ripetutamente negato il subentro;
  • che la motivazione fornita da AVM risulta essere: “il subentro non trova applicazione fino a completo scorrimento della nuova graduatoria in essere” ed inoltre “La graduatoria qui menzionata è stata approvata dal Comune di Venezia nel 2023 ed è oggi oggetto di scorrimento tramite assegnazioni progressive. L’esercizio del subentro limiterebbe di fatto lo scorrimento della stessa, rendendo inapplicabile il portato del Bando emesso dall’Amministrazione Comunale”;
  • che, a fronte del reiterato diniego di AVM, il coniuge superstite è stato costretto a ricorrere alla tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c.;
  • che, il Giudice, inaudita altera parte, ha ritenuto fondato il ricorso del ricorrente e conseguentemente ordinato ad AVM di assegnare al coniuge superstite il posto auto precedentemente occupato dall’abbonato deceduto;
  • che, in ottemperanza a tale ordine del Giudice, AVM ha provvisoriamente riattribuito il posto auto fino alla data del 30 giugno 2025, stabilendo arbitrariamente un termine che la pronuncia del Giudice non contiene;

Considerato che

  • l’art. 10 del Regolamento non lascia spazio a valutazioni discrezionali da parte di AVM e, pertanto, in presenza del presupposto di legge, il subentro è dovuto;
  • il requisito evocato da AVM dello scorrimento della graduatoria in essere, nel caso di specie, quella “approvata dal Comune di Venezia nel 2023”, non trova corrispondenza nel dettato del Regolamento;
  • il riferimento contenuto nell’art. 10 “all’approvazione di una nuova graduatoria” rappresenta il termine di durata dell’assegnazione del posto auto al subentrato e non una condizione per riconoscere il subentro;
  • la lettera dell’art. 10 del Regolamento, riferendosi all'“approvazione di una nuova graduatoria” e non allo scorrimento della graduatoria, è chiaro e non lascia spazio a dubbi, anche perché, se il termine fosse riferito allo scorrimento della graduatoria, mancherebbe qualsiasi elemento di certezza del diritto e si potrebbe ipotizzare la nullità della clausola stessa;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE

  • per conoscere le specifiche ragioni per cui AVM, in modo apparentemente del tutto discrezionale e comunque difforme dal Regolamento, neghi al coniuge superstite o al convivente o al componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 del Regolamento medesimo, il subentro ai sensi del citato art. 10;
  • per conoscere in base a quali presupposti in AVM si sia statuito di motivare il diniego con l’asserita esigenza di attendere “fino a completo scorrimento della nuova graduatoria in essere”;
  • per conoscere se vi siano direttive, interpretazioni ufficiali del Regolamento, pareri dell’Avvocatura o di altri organi consultivi che impongano ad AVM di interpretare l’art. 10 del Regolamento nel senso sopra descritto;
  • per sapere se i vertici di AVM avessero ricevuto espressa indicazione dall’Assessore attualmente in carica o dal suo predecessore di agire nel senso sopra descritto;
  • per conoscere se vi siano stati altri casi di diniego al subentro ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, assimilabili al caso de quo;
  • se da tale diniego - e altri eventuali - siano derivate sconfitte in giudizio dell'Amministrazione con obbligo di farsi carico delle spese processuali ed in quale misura;
  • per sapere se l’Assessore non ritenga di dover intervenire fornendo chiara e puntuale direttiva ad AVM anche per scongiurare qualsiasi richiesta di danno in conseguenza a dinieghi illegittimi.
Cecilia Tonon

Gianfranco Bettin
Marco Gasparinetti
Giuseppe Saccà
Sara Visman

 
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