Interrogazione nr. d'ordine 1142

Logo Partito Democratico   Gianluca Trabucco
Nr. d'ordine: 1142
Data pubblicazione: 31-03-2025
Data scadenza: 30-04-2025
Proponente: Gianluca Trabucco
Referente: Sindaco Luigi Brugnaro (dal 31-03-2025 Assessore Massimiliano De Martin)
Tipo risposta richiesta: scritta
Oggetto: Permesso di Costruire per interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione in un’area tra via Sandro Gallo e via Biagio Zulian al Lido
Oggetto: Permesso di Costruire per interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione in un’area tra via Sandro Gallo e via Biagio Zulian al Lido
Tipo di risposta richiesto: scritta
 

Premesso che

All'inizio dell'anno in corso è stato demolito un edificio in via Sandro Gallo al civico 19, (fg. 28, mapp 39) del Lido di Venezia, che figurava in una mappa storica del 1848, in un’area che, oltre al vincolo paesaggistico ricadente in tutta l’isola, risulterebbe gravata da un vincolo diretto della Soprintendenza

Successivamente alla demolizione di suddetto edificio, è comparso un cartello di cantiere indicante la costruzione di un edificio residenziale, presentato a latere nella cartellonistica pubblicitaria da ben 26 unità residenziali

Quanto accaduto ha destato preoccupazione nell'associazionismo ambientalista e tra i residenti frontisti

A seguito di una richiesta di accesso agli atti presentata agli uffici competenti ed al tempestivo ed esauriente riscontro da essi fornito, si è potuto conoscere una serie di precedenti complesse vicende di seguito sinteticamente riassunte:

  • Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4579/2009 annulla il diniego opposto nel 2006 dal Comune di Venezia alla richiesta del Permesso di Costruire presentato dai proprietari dell’area nel giugno 2005 e respinto anche dal TAR Veneto nel giugno 2007, facendo rivivere il progetto originario e con esso la richiesta di rilascio del titolo edilizio;
  • Il Permesso di Costruire p.g. 2005/216194, rilasciato, ai sensi della L.R. 14/2009, il 24/05/2010, e ritirato dal titolare il 15/09/2010, prevede la realizzazione di due edifici residenziali per complessive 12 unità;
  • Prima della decadenza di tale Permesso di Costruire e dopo la richiesta di proroga di fine lavori, sebbene di fatto mai iniziati, il titolare richiede il 24/10/2013 una variante in corso d’opera del progetto autorizzato, che viene rilasciata il 21 luglio 2014 per l’utilizzo di superficie edificabile residua e ai fini della costruzione di due fabbricati residenziali contenenti in totale 18 unità residenziali;
  • In data 08/03/2016 viene richiesta proroga al termine dei lavori, ancora una volta mai iniziati; si sottolinea che in data 30 marzo 2016 viene notificato dal Responsabile dell’Istruttoria del Comune di Venezia il rigetto della richiesta di ulteriore proroga motivata dal fatto che il D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 prevede la possibilità di n 1 SOLA PROROGA, per un totale di n. 5 anni (n. 3 anni ai sensi dell’art. 15 del DPR 380/2001 + n. 2 anni ai sensi dell’art. 30, comma 3, della L. 98/2013). Conseguentemente alla decadenza della proroga decade anche l’Autorizzazione Paesaggistica (rif. voto n. 11/7029 espresso dalla Commissione di Salvaguardia in data 9 marzo 2010). Nonostante ciò la proroga viene concessa fino al 24/05/2017 e poi prolungata sino al 24/05/2018 (richiesta 2017) e poi sino al 24/05/2019 (richiesta 2018).
  • In vigenza del titolo edilizio, il 25/03/2019 il titolare dell’autorizzazione edilizia fa richiesta di Permesso di Costruire   in Variante sostanziale;
  • In data 08/06/2020 viene rilasciato il nuovo Permesso di Costruire p.g. 2019/156222 in Variante sostanziale al P.d.C. rilasciato nel 2010 e al P.d.C. in variante rilasciato nel 2014, che prevede l’utilizzo di superficie edificabile residua e demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente con applicazione della L.R. 32/2013 e la costruzione di un fabbricato, per complessive 26 unità residenziali;
  • Al P.d.C. sopra richiamato e relativamente a quanto previsto in merito alla demolizione e ricostruzione del fabbricato esistente, si richiama la Parte III del D.Lgs. 42/2004, ovvero il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che prescrive l'impossibilità della demolizione di immobili esistenti su aree di interesse ambientale/paesaggistico, tutelati dalla legge ed in particolare con riferimento all'art. 146 dello stesso D.Lgs. 42/2004 che testualmente riporta che “i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi tutolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico NON possono distruggerli, né apportarvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione”;
  • Il titolare del PdC in Variante sostanziale ottiene proroga di inizio lavori fino al 13/05/2023 e successivamente fino al 15/06/2023;
  • Il 7/01/2025 la società ANTELAO s.r.l. presenta istanza di voltura del titolo edilizio per intervenuta compravendita del compendio immobiliare, con nota del Direttore dei Lavori il quale dichiara che risultano fino allora realizzate opere di sgombero, pulizia locali, rimozione di verde infestante.
  • In seguito a sopralluogo dell’area interessata dall’intervento edilizio, eseguito il 17/01/2025, i tecnici dell’Ufficio Controllo del Territorio del Comune riscontrano, come risulta dal verbale redatto il 21/01/2025, l’assenza del cartello di cantiere e l’assenza di approntamento di un’area di cantiere con mezzi, attrezzature e uomini consistenti in effettive opere di cantiere;
  • In data 22/01/2025 viene concluso l’esame istruttorio sulla verifica di inizio lavori con la proposta di avviare la procedura di decadenza del Permesso di Costruire in Variante sostanziale.
  • In data 23/01/2025 il Comune avvia il procedimento volto ad adottare il provvedimento formale dichiarativo con efficacia retroattiva dell’intervenuta decadenza, ai sensi del comma 2 e 2 bis dell’art. 15 del DPR 380/2001, relativo al Permesso di Costruire PG. 2020/242575, per mancato inizio dei lavori. Nelle more della conclusione del procedimento ogni ulteriore attività edilizia eseguita presso il compendio immobiliare, dopo il sopralluogo dell’Ufficio Controllo del Territorio, in data 17 gennaio 2025 sarà ricondotta ad attività priva di titolo edilizio ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001.
  • In data 03/02/2025 il Comune comunica alla Società ANTELAO s.r.l. l’avvio del procedimento di decadenza del Permesso di Costruire con efficacia retroattiva del P.G. 41757 del 23/01/2025.  

Considerato che

L’Amministrazione Comunale ha concesso in vari momenti numerose proroghe di inizio e fine lavori, anche dopo la scadenza dei termini prescritti dal comma 2 e 2bis dell’art. 15 del DPR 380/2001, per lavori sostanzialmente mai iniziati

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4579/2009 faceva rivivere il progetto originario e quindi il titolo edilizio diniegato mentre i successivi progetti autorizzati con PdC in Variante e in Variante sostanziale risultano sostanzialmente in deroga con gli indici e i parametri edilizi prescritti dalla VPRG per l’isola del Lido (ora P.I.) per la zona “B0 – novecentesca di pregio”

Le eventuali richieste di proroga di inizio e fine lavori devono essere presentate prima della loro scadenza e non dopo

Si interroga il Sindaco per sapere

Se, come risulta dal sopralluogo eseguito il 17/01/2025 e dal verbale istruttorio del 22/01/2025, il mancato rispetto del termine perentorio di inizio lavori, previsto ai sensi dei commi 2 e 2 bis dall’art. 15 del DPR 380/2001 non debba comportare la decadenza del Permesso di Costruire (PdC) in Variante sostanziale, rilasciato l’08/06/2020 e se il provvedimento formale di avvenuta decadenza, essendo di tipo ricognitivo non debba avere efficacia dalla data di rilascio del titolo abilitativo

Se i lavori eseguiti dopo il PdC decaduto, consistenti nella demolizione di fabbricati, non debbano considerarsi illegittimi poiché effettuati in assenza di titolo abilitativo

Se una eventuale richiesta di rinnovo della concessione edilizia non implichi il rilascio di un nuovo e autonomo PdC sulla base dei vigenti presupposti urbanistici e del rilascio di nuovi pareri vincolanti, nonché della debita autorizzazione paesaggistica.

Gianluca Trabucco


 
Interrogazione in formato pdf
31-03-2025
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