Interrogazione nr. d'ordine 1084
Monica Sambo
Nr. d'ordine: 1084
Data pubblicazione: 17-12-2024
Data scadenza: 30-01-2025 (pre sospensione termini 16-01-2025)
Proponente: Monica Sambo
Altri firmatari: Giuseppe Saccà, Emanuela Zanatta, Alessandro Baglioni, Paolo Ticozzi
Referente: Assessore Simone Venturini
Tipo risposta richiesta: in Commissione
Assemblea competente: III Commissione
Oggetto: ATS E NUOVA AZIENDA speciale, quale il futuro per i Servizi sociali e i dipendenti del Comune?
Oggetto: ATS E NUOVA AZIENDA speciale, quale il futuro per i Servizi sociali e i dipendenti del Comune?
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
Premesso che:
- la LEGGE REGIONALE n. 9 del 04 aprile 2024 all’articolo 2 stabilisce che “1. Al fine di realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 1, la presente legge: a) definisce il quadro istituzionale delle titolarità delle funzioni e dei soggetti che le esercitano; b) disciplina la gestione associata della funzione socio-assistenziale, da realizzarsi attraverso le forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; c) disciplina gli ATS entro cui esercitare le forme di gestione associata della funzione socio-assistenziale.
- la legge regionale all’art. 8 stabilisce che “ I Comuni individuano, tra le forme associative con personalità giuridica di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quella maggiormente adatta a perseguire l’efficacia e l’efficienza degli interventi e dei servizi sociali di propria competenza, scegliendo preferibilmente la forma dell’azienda speciale consortile pubblica, di cui agli articoli 31 (Consorzi) e 114 comma 1 (Aziende speciali) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. È fatta salva per i Comuni capoluogo la facoltà di continuare ad avvalersi della forma della convenzione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora tale forma associativa sia stabilmente costituita e la scelta sia supportata da un’adeguata analisi dei costi e benefici presentata alla Giunta regionale da parte dei Comuni partecipanti”
- l’azienda speciale è un ente pubblico economico;
- ai sensi del TUEL “L'azienda speciale è ente strumentale dell'Ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile”.
Considerato che:
- in data 12 Dicembre la direzione della coesione sociale convocato una plenaria del lavoratori del sociale per spiegare la fase di riorganizzazione che il Comune a seguito della promulgazione della Legge Regionale 9 in materia di riordino dei servizi territoriali e della definizione degli Ambiti Territoriali Sociali;
- pare che l'amministrazione dovrà formulare una scelta entro marzo 2025 che sarà resa operativa entro Aprile 2025.
Si interrogano il Sindaco e l’Assesore per sapere:
- se intenda costituire una azienda speciale per il sociale e quali sono le ragioni;
- se intenda trasferire il personale della coesione sociale presso l’azienda speciale sociale;
- quale sarà lo status del rapporto di lavoro dei lavoratori eventualmente trasferiti presso l’azienda;
- se è stato avviato un tavolo di discussione con lavoratori e con le organizzazioni sindacali;
- se si intenda avviare una discussione urgente con il Consiglio Comunale in merito a tale scelta.
Monica Sambo
Giuseppe Saccà
Emanuela Zanatta
Alessandro Baglioni
Paolo Ticozzi
Giuseppe Saccà
Emanuela Zanatta
Alessandro Baglioni
Paolo Ticozzi
20-12-2024
Sospensione termini
Sospensione dei termini di scadenza per interruzione dei lavori dal 24-12-2024 al 06-01-2025 ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.