Interrogazione nr. d'ordine 1078
Paolo Ticozzi
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
Visto:
l’Articolo 8 della Legge Regionale 14 del 6 giugno 2017 per il riuso temporaneo degli edifici che permette al comune, a seguito di specifica proposta da parte dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, di autorizzare l’uso temporaneo di singoli immobili, mediante apposita deliberazione;
ritenuto che:
il riuso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quella agricola, permesso dalla legge regionale è uno strumento estremamente efficace al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell’edificato esistente, nonché la rigenerazione urbana di aree difficili o in cui il commercio tradizionale è in crisi;
ricordato che:
i progetti di riuso mirano preferibilmente a sviluppare l’interazione tra la creatività, l’innovazione, la formazione e la produzione culturale in tutte le sue forme, creando opportunità di impresa e di occupazione, start up e altre forme di economia di cui il nostro territorio necessita; in particolare il comma 2 dell’articolo 8 della Legge Regionale 14 del 6 giugno 2017 recita che: “In particolare sono considerate funzioni prioritarie per il riuso:
a) il lavoro di prossimità: artigianato di servizio all’impresa e alle persone, negozi temporanei, mercatini temporanei, servizi alla persona;
b) la creatività e la cultura: esposizioni temporanee, mostre, eventi, teatri, laboratori didattici;
c) il gioco e il movimento: parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, campi da gioco;
d) le nature urbane: orti sociali di prossimità, giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani.”
ricordato inoltre che:
la Regione Veneto promuove e ha promosso bandi per la concessione di finanziamenti per incentivare e interventi funzionali a restituire alla collettività spazi inutilizzati attraverso iniziative di riuso temporaneo;
considerato che:
il comma 6 dell'articolo 8 della citata Legge Regionale recita: “I comuni pubblicano nel sito internet del comune l’elenco dei “Luoghi del Riuso”, in cui sono riportate le aree e i volumi autorizzati al riuso temporaneo, con i progetti di riuso e le relative convenzioni, e lo trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.”;
ritenuto che:
il territorio comunale
Tutto ciò premesso e considerato, si interrogano il Sindaco e gli Assessori competenti:
- per sapere come mai nel sito internet del Comune di Venezia non sia presente una pagina con l’elenco dei “Luoghi del Riuso” e se si intenda porvi rimedio quanto prima anche nel caso non vi siano casi di applicazione dell’articolo 8 della Legge Regionale 14 del 6 giugno 2017 al fine di promuovere e far conoscere questa possibilità;
- per sapere se intendano, anche a fronte della richiesta presente in questa interrogazione, e con quali iniziative e modalità, promuovere la modalità del riuso temporaneo degli immobili prevista dall’articolo 8 della Legge Regionale 14 del 6 giugno 2017 verso cittadini, associazioni, archietti e proprietari immoniliari.
Giuseppe Saccà
Alessandro Baglioni
Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin
Monica Sambo
Gianluca Trabucco
Emanuela Zanatta