Interrogazione nr. d'ordine 1042

Logo Partito Democratico   Monica Sambo
Nr. d'ordine: 1042
Data pubblicazione: 02-10-2024
Data scadenza: 01-11-2024
Proponente: Monica Sambo
Altri firmatari: Giuseppe Saccà, Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Paolo Ticozzi, Gianluca Trabucco, Emanuela Zanatta, Gianfranco Bettin, Marco Gasparinetti, Cecilia Tonon, Sara Visman
Referente: Sindaco Luigi Brugnaro (dal 02-10-2024 Assessore Laura Besio)
Tipo risposta richiesta: in Commissione
Assemblea competente: I Commissione
Oggetto: doppio incarico del Direttore Generale e Capo Gabinetto del Sindaco, assegnazione in contrasto con gli articoli 90 e 108 del Dlgs 267/2000 testo unico degli Enti Locali.
Oggetto: doppio incarico del Direttore Generale e Capo Gabinetto del Sindaco, assegnazione in contrasto con gli articoli 90 e 108 del Dlgs 267/2000 testo unico degli Enti Locali.
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
 


Premesso che:

  • in data 02/03/2021 la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco Luigi Brugnaro, ha approvato con Delibera n. 57 del 02/03/2021 la nomina del nuovo Direttore Generale del Comune di Venezia (avente anche l’incarico di Capo Gabinetto);
  • i due incarichi sono disciplinati dagli articoli 90 e 108 del Dlgs 267/2000 testo unico degli Enti Locali;
  • l’art. 90 stabilisce che “Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco … per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.
  • l’art. 90 stabilisce, inoltre, al comma 3-bis. “Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.”
  • l’art. 108 stabilisce che il direttore Generale “provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia”;
  • la previsione dell’art. 90 del TUEL, difatti, costituisce un portato del principio di separazione tra politica e amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli organi titolari della specifica funzione di ‘direzione politica’ di potersi avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto ‘esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo’ di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell’apparato gerarchico amministrativo, che ad essi direttamente risponda nell’ambito di un rapporto instaurato in base all’intuitu personae”. . (Sez. Giur. Puglia, sentenza n. 208/ 2013, richiamata dalla deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 312/2013/PAR);
  • in questo contesto è intervenuto l’articolo 11, comma 4, del D.L. 90/2014 che ha introdotto un nuovo comma 3bis all’art. 90 TUEL e segnatamente :“resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”. L’intervento modificativo della norma in questione, pur ponendosi in linea con il consolidato e richiamato orientamento giurisprudenziale, modifica ed innova il relativo istituto. Viene ribadito il divieto per i componenti degli uffici di supporto all'attività politica di svolgere attività di carattere gestionale, ossia tutti quei compiti di gestione attiva in cui si concretizza l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico e che comportano anche l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. La nuova formulazione dell'art. 90 specifica che l’eventuale parametrazione del trattamento economico del personale assunto negli uffici di staff a quello dirigenziale non comporta la possibilità di svolgere funzioni gestionali. Sotto questo profilo la lettera della norma svincola la natura delle attività svolte (che non possono in ogni caso consistere in quelle di amministrazione attiva, proprie dei dirigenti) rispetto al trattamento retributivo (che potrebbe essere rapportato a quello dirigenziale)- come riportato nella Nota interpretativa ANCI – UPI Oggetto: uffici di supporto agli organi di direzione politica – art. 11, comma 4, del decreto legge 90/201;
  • le disposizioni dei suddetti articoli stabiliscono la necessità di separazione delle due cariche di Direttore Generale, in quanto ruolo prettamente gestionale, da quello di capo Gabinetto ruolo esclusivamente politico.

Premesso, inoltre, che:

  • nell’ambito dell’indagine della Procura di Venezia “Palude”, attualmente in corso, che interessa l’Amministrazione comunale di Venezia, sono emerse alcune notizie riferite a soggetti che rivestono ruoli ed incarichi apicali nell’Amministrazione comunale e risultano iscritti tra gli Indagati. Nella fattispecie si tratta del Direttore Generale, nonché Capo di Gabinetto del Sindaco, e del Vice Capo di Gabinetto.

Considerato che:

  • alla luce della normativa del tuel emerge che vi potrebbe essere quantomeno commistione tra la funzione di capo di gabinetto (incarico politico ) e quella di direttore generale (incarico di tipo gestionale al quale rispondono direttamente tutti i dirigenti dell’ente con la sola esclusione del Segretario generale).

Considerato, inoltre, che:

  • non risultano al momento azioni, intraprese o previste, da parte dell’Amministrazione comunale e dirette alla revoca degli incarichi ai soggetti coinvolti dall’indagine e che rivestono ruoli apicali all’interno del Comune di Venezia.



SI INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE:
 

  • come mai si è proceduto con l’adozione del doppio incarico di Direttore Generale e Capo Gabinetto;
  • se, alla luce di quanto emerso, sia opportuno mantenere entrambi gli incarichi, con il rischio di una commistione dei ruoli apicali politici e amministrativi;
  • se la mancanza di questa separazione delle due cariche di Direttore Generale e di Capo Gabinetto abbia influito sull'attività Amministrativa del Comune di Venezia per quanto riguarda i principi di imparzialità e di buon andamento.
Monica Sambo

Giuseppe Saccà
Alessandro Baglioni
Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin
Paolo Ticozzi
Gianluca Trabucco
Emanuela Zanatta
Gianfranco Bettin
Marco Gasparinetti
Cecilia Tonon
Sara Visman

 
Interrogazione in formato pdf
02-10-2024
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