Mozione nr. d'ordine 772
Alessio De Rossi
VISTI:
- gli articoli 59-63 del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione;
- in particolare, l’articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio;altresì, l’articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;
- gli articoli 31-36 e l’allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015;
CONSIDERATO che:
il criterio dell’origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità “economica” delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l’importazione o l’esportazione delle merci, dall’Unione o dagli Stati membri;
PRESO ATTO che:
non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso, ai sensi dell’articolo 2, par. 2, lett. g) del regolamento (UE) n. 1169/2011, come quello da cui proviene l’alimento;
VALUTATO che:
le regole che conferiscono l’origine in base all’ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell’esempio conosciuto dell’importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;
RICONOSCIUTO che:
- coesistono tre tipologie di criteri – il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto – ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie “della lavorazione economicamente giustificata” ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;
- la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell’informazione destinata ai consumatori mediante l’etichettatura, limitandosi a consentire l’identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;
PRESO ATTO:
- che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell’origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;
- altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l’ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;
- che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell’attribuzione dell’origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell’origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’articolo 42, 1° comma;
per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente richiamate,
IMPEGNA IL SINDACO affinché:
- si attivi nei confronti dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) – Veneto – perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull’origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata all’esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall’ambito di applicazione della stessa e conseguentemente al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell’origine dei prodotti in parola l’indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori;
- intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune affinché gli stessi siano resi edotti dell’iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l’importanza della modifica della disciplina sull’origine doganale nel senso sopra riportato;
- solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti.
Barbara Casarin
Ciro Cotena
Ermelinda Damiano
Emmanuele Muresu
Giorgia Pea
Aldo Reato
Francesca Rogliani
Paolo Romor
Matteo Senno
Chiara Visentin
Città di Venezia