Mozione nr. d'ordine 662

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Nr. d'ordine: 662
Data pubblicazione: 19-02-2025
Proponente: Alex Bazzaro
Altri firmatari: Riccardo Brunello, Giovanni Giusto, Paolo Tagliapietra, Nicola Gervasutti
Assemblea competente: Consiglio comunale
Oggetto: si introduca a Venezia, il divieto assoluto di nascondere il volto in luogo pubblico o spazi aperti al pubblico.
Oggetto: si introduca a Venezia, il divieto assoluto di nascondere il volto in luogo pubblico o spazi aperti al pubblico.
 

Premesso che:

  • la Legge n°152/1975 norma le disposizioni a tutela dell'ordine pubblico e le sue successive modifiche ed integrazioni stabiliscono tutta una serie di provvedimenti cosiddetti antiterrorismo;
  • l’articolo 5, in particolare, prevederebbe il divieto dell'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo;
  • tale divieto si applica, anche in modo estensivo, agli indumenti che non consentano detto riconoscimento;
  • se ne vieta l'uso, in particolare, in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico;

Considerato che:

  • l’Italia è uno stato laico e non teocratico e la fede religiosa non può rappresentare un "giustificato motivo" per eludere le norme, in particolare, a tutela della sicurezza pubblica;
  • il Tribunale di Milano e la stessa Corte d’Appello della Lombardia (sentenza n°4330/19) hanno dichiarato legittima e, dunque, applicabile la deliberazione di Giunta n. X/4553 del 10.12.2015 2016 che vieta l’ingresso in luoghi pubblici, ivi comprese scuole e ospedali, a coloro che indossassero anche burqa o il niqab, con la seguente motivazione: “il divieto di ingresso a volto coperto posto nella delibera appare giustificato e ragionevole alla luce della esigenza di identificare coloro che accedono nelle strutture indicate, poiché si tratta di luoghi pubblici, con elevato numero di persone che quotidianamente vi accedono per usufruire di servizi; pertanto è del tutto ragionevole e giustificato consentire la possibilità di identificare i predetti fruitori dei servizi”.

Considerato altresì che:

  • a livello internazionale, specie europeo, molti parlamenti, di ogni colore politico, si sono espressi contro la copertura integrale del volto;
  • solo a titolo di esempio si citano a seguire:

- la Germania che, a livello federale, nel 2017, ha approvato una legge che vieta il velo integrale per i funzionari ed agenti dipendenti dal settore pubblico. Divieto esteso a chi lavora nella giustizia e nelle forze armate e alcuni land hanno applicato tale normativa anche alle insegnanti nelle scuole pubbliche e chi conduce veicoli.

- la Francia che, il 13 luglio 2010, con voto dell’Assemblea nazionale, ha approvato il disegno di legge che proibisce l’uso del velo integrale poi entrato in vigore l’11 aprile 2011, nonostante la Francia sia il paese dell’Unione Europea con la più alta percentuale di popolazione di religione islamica. In Francia, fin dal 2004, l’uso del velo è stato vietato nelle scuole statali francesi dopo che l’Assemblea Nazionale ha approvato, a stragrande maggioranza, la legge che vieta l’uso di segni religiosi “visibili”, compresi i crocifissi.

- in Belgio dove, dal 23 luglio 2011, la legge proibisce l’uso pubblico del velo integrale, incluso il burqa e il niqab. La Corte di Strasburgo, pronunciatasi su tale legge, ha stabilito che può essere vietato in pubblico nel caso sia visto come una minaccia al vivere insieme e un problema per la sicurezza. Lo Stato belga ha deciso che la copertura integrale del volto in pubblico è incompatibile con la società, con la comunicazione interpersonale e con tutto il complesso di relazioni umane che sono indispensabili per la vita collettiva.
- in Danimarca, dal primo agosto 2018, è entrato in vigore il divieto di burqa e niqab o la copertura del volto in luoghi pubblici (ma anche di barbe finte, maschere e altri modi di travisare il proprio volto in pubblico).
- in Bulgaria, il Parlamento ha approvato nel 2016 la legge con la quale ha imposto il divieto di portare il burqa in luoghi pubblici con il motivo che la copertura del volto potrebbe “agevolare l’attività di elementi estremisti e terroristici”. La legge, inoltre, proibisce la copertura del volto in luoghi pubblici con panni, maschere e in qualsiasi altro modo che lo nasconda. Si fa eccezione per ragioni di salute, per le esigenze di una determinata professione e all’interno dei luoghi di culto.
- in Austria, nel maggio 2018, il parlamento ha approvato una legge che proibisce alle ragazze musulmane tra i 6 e i 10 anni di indossare il velo nelle scuole elementari e, dal novembre 2018, il velo islamico è stato vietato alle ragazze di età inferiore ai sei anni nei centri di assistenza all’infanzia nel paese. Già dal 2017, il governo vieta il velo integrale negli spazi pubblici, limitando l’uso di simboli religiosi tra i funzionari per garantire la “neutralità” dello Stato.

- in Lettonia, dal gennaio 2017, c’è il divieto di indossare abiti che coprono il viso nei luoghi pubblici.
- in Svizzera, il burqa è vietato nei luoghi pubblici e, dal 2021, la Confederazione ha esteso il divieto a livello nazionale a seguito di un referendum.

- in Norvegia, dal 2018, vige il divieto di velo integrale nelle scuole pubbliche e private.

- in Ungheria e Polonia è vietato l’uso del velo islamico per le dipendenti pubbliche.

- in Lussemburgo, il burqa è vietato dal 2018.

- in Spagna, alcuni comuni, hanno vietato l’uso di burqa e niqab nelle strutture municipali.

- nei Paesi Bassi, una legge, del 2019, stabilisce che le persone con indumenti coprenti che entrano in uno spazio pubblico possono essere multate. Il divieto di indossare il velo integrale, il burqa, il niqab, passamontagna e caschi integrali riguarda l’accesso agli edifici e trasporti pubblici, scuole, ospedali ed edifici governativi.

Visto che:

  • è stata depositata in Parlamento una proposta di legge che prevede la modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché del codice penale e della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di delitto di costrizione all'occultamento del volto;
  • tale proposta di modifica è dettata dal mancato rigoroso rispetto della legge per quelle condotte dettate dal radicamento culturale ai danni delle donne, quali l’uso del burqa che copre l’intero corpo e volto o del niqab che lascia solo una fessura per la vista;
  • a tal proposito ci si rifà al “giustificato motivo”, applicato per eludere la legge, e rappresentato dal credo religioso, consentendo, dunque l’utilizzo di indumenti quali il burqa o il niqab. Per i sostenitori del “giustificato motivo” le esigenze di pubblica sicurezza sarebbero soddisfatte dall'obbligo, per tali persone, di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario;
  • tuttavia, tale interpretazione non esclude che in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche in via amministrativa, regole comportamentali diverse, purché ovviamente trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di specifiche e settoriali esigenze, come ha fatto la Regione Lombardia nel 2015 vietando l’ingresso nelle strutture sanitarie con il burqa che la Corte di Appello nel 2019 ha ritenuto del tutto legittimo in virtù di motivi di ordine pubblico;
  • tenuto anche conto dei soli motivi di sicurezza considerati, tale la proposta di legge mira a introdurre nel nostro ordinamento giuridico un divieto esplicito a indossare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, indumenti atti a celare il volto, sia per motivi di ordine pubblico e sicurezza ma, soprattutto, in quanto atteggiamenti inconciliabili con i principi della Costituzione di rispetto della dignità e a difesa della donna che può essere costretta dall’uomo a comportamenti e ad abbigliamenti per sua sottomissione;
  • la proposta di legge, elimina ogni riferimento ai giustificati motivi che possano consentire di celare volto; vieta espressamente indumenti e accessori di qualsiasi origine, indicando in modo chiaro ed inequivocabile i casi di esclusione del divieto. Introduce nel codice penale il reato di costrizione all'occultamento del volto con l’aggravante se il fatto è commesso a danno di una donna, di un minore o di persona disabile. La condanna per questo reato, prevede la causa ostativa per l’ottenimento della cittadinanza italiana;

Tutto ciò premesso, si impegna il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale:

  • a verificare, dove la norma lo consenta, come applicare, in via restrittiva, su tutto il territorio del Comune di Venezia, il divieto alle persone di nascondere il volto;

  • a verificare, con gli organi competenti, la possibilità di prevedere, se possibile, per questi soggetti il daspo urbano e le previste sanzioni amministrative. Daspo e sanzione estesa agli uomini qualora obbligassero la donna a celare il volto e ai genitori nel caso di minori.

Alex Bazzaro

Riccardo Brunello
Giovanni Giusto
Paolo Tagliapietra
Nicola Gervasutti

 
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