Mozione nr. d'ordine 465

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Nr. d'ordine: 465
Data pubblicazione: 20-04-2023
Proponente: Marco Gasparinetti
Assemblea competente: Consiglio comunale
Oggetto: QUESTIONE SOSPENSIVA (Ex Art. 21 – Regolamento del Consiglio Comunale) in riferimento alla PD 2023/1012: Recepimento dell’Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/04 per la riqualificazione dell’area “Ex Campo di Calcio della Real San Marco”, in viale San Marco.
Oggetto: QUESTIONE SOSPENSIVA (Ex Art. 21 – Regolamento del Consiglio Comunale) in riferimento alla PD 2023/1012: Recepimento dell’Accordo Pubblico Privato ai sensi dell’art.6 della L.R. 11/04 per la riqualificazione dell’area “Ex Campo di Calcio della Real San Marco”, in viale San Marco.
 

Premesso che

ai sensi dell’art. 479 c.p., il pubblico ufficiale che attesta il falso in un atto pubblico commette il reato di falso ideologico e che, per giurisprudenza consolidata, il reato in oggetto sussiste se il documento contiene dichiarazioni omesse, alterate o false, ferma restando la necessità di provare anche l’elemento psicologico del reato, che consiste nel dolo o colpa grave; 

i consiglieri comunali e gli assessori in carica nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali, così come lo sono anche i dirigenti comunali che concorrono in fase di stesura alla formazione di un atto pubblico quale ad esempio una delibera;

Considerato che

la proposta di delibera 2023/1012 oggi in esame ha per oggetto l’approvazione definitiva della Variante al Piano degli Interventi n. 79 per la riqualificazione dell’area “Ex Campo di Calcio della Real San Marco”, in viale San Marco a Mestre, adottata con DCC n. 30 del 01/07/2021, che ne costituisce dunque il presupposto logico e giuridico;

Rilevato che

La DCC (Delibera di Consiglio Comunale) n. 30 del 01/07/2021 si apre con queste tre testuali premesse:

1) “con delibera di Giunta Comunale n. 299 del 18 ottobre 2016 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di idee, proposte e progetti utili alla formazione del Piano degli Interventi”;

2) “la Ditta Genuine s.r.l. con sede in Oderzo (P.IVA e C.F.. 04575460268), ha presentato manifestazione di interesse con un progetto di riqualificazione urbanistica dell’area “Ex Campo di Calcio della Real San Marco”;

3) "con delibera di Giunta Comunale n. 273 del 26 luglio 2018, la proposta presentata dalla Società Genuine s.r.l. è stata inserita tra le “Proposte pertinenti al Piano degli Interventi” e, in particolare, tra le “Proposte prioritarie attuabili prevalentemente con accordi artt. 6/7 della L.R. n.11/2004”.

Visto che

La premessa numero 2) non corrisponde al vero, poiché la manifestazione di interesse per l’area in oggetto è stata in realtà presentata dalla ditta “VIRGINEOFRANCO SRL”, all’epoca e tuttora proprietaria dell’area, mentre la Ditta Genuine s.r.l. ne è soltanto “promissaria acquirente”;

tale circostanza è comprovata dalla richiesta protocollata (o registrata al protocollo) in data 21/03/2017 prot. 2017/0137702, come risulta dall’applicativo Global Edil del Comune di Venezia;

Visto anche che

La premessa numero 3) contiene a sua volta una affermazione non rispondente al vero, dato che negli allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 273 del 26 luglio 2018 figura in realtà la richiesta della “VIRGINEOFRANCO SRL” (proposta n° 48), il cui oggetto è: “Richiesta di riqualificazione/riconversione di un'area degradata in disuso per la quale si chiedono destinazioni residenziale, commerciale e servizi (distributore di carburante) e proposta di realizzazione di una rotatoria su via Vespucci, parcheggi e campetto polifunzionale” evidentemente diversa (come proposta progettuale) sia per soggetti proponenti sia anche in termini di contenuto, con discrepanze significative rispetto alla versione oggetto di approvazione oggi in Consiglio;

Agli atti risulta che effettivamente la società Genuine s.r.l. ha successivamente presentato una richiesta, in data 15/06/2018, ma la medesima ha per oggetto “Istanza per l'avvio della procedura di formazione di un accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004”, consistente probabilmente nel progetto attualmente in esame, ma formalmente non definibile come “proposta” o “manifestazione di interesse”  come citata e così definita nelle premesse alla DCC n. 30 del 01/07/2021;

Considerato infine che

I) l’adozione della Variante n. 79 appare dunque basata su premesse errate (sopra citate come numero 2 e numero 3) tali da trarre in inganno il Consiglio comunale anche in fase di approvazione, o comunque falsare la formazione del libero convincimento dei consiglieri comunali, che hanno il diritto di conoscere i presupposti di fatto e di diritto su cui si basano le proposte di delibera, per poterle valutare con cognizione di causa;

II) la proposta progettuale richiamata in premessa è sostanzialmente difforme dalla manifestazione di interesse allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 273 del 26 luglio 2018, che era stata oltretutto presentata da altra persona giuridica (la “VIRGINEOFRANCO SRL”) ben diversa dalla Genuine s.r.l.;

III) tale difformità si traduce in una violazione dell’obbligo di motivazione, in virtù del quale l’amministrazione è tenuta a rendere ragione dei fattori legittimanti il potere esercitato con l’adozione di un determinato provvedimento, e tale vizio è astrattamente suscettibile di determinarne l’annullamento,

Si propone di

sospendere il voto sulla delibera in oggetto, ai sensi art. 21 del vigente Regolamento del consiglio Comunale,

fintanto che non sia stato acquisito un parere scritto della Avvocatura Civica sui rischi di impugnazione legati alle ragioni sopra esposte.

Marco Gasparinetti


 
Mozione in formato pdf
02-05-2023
Decaduta

Dichiarata superata dalla Presidente del Consiglio comunale nella seduta del 20 aprile 2023.

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