Mozione nr. d'ordine 351

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Nr. d'ordine: 351
Data pubblicazione: 12-05-2022
Proponente: Sara Visman
Altri firmatari: Gianfranco Bettin, Marco Gasparinetti, Cecilia Tonon, Monica Sambo, Giovanni Andrea Martini, Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Saccà, Gianluca Trabucco, Emanuela Zanatta, Paolo Ticozzi
Assemblea competente: Consiglio comunale
Oggetto: Mozione Questione Pregiudiziale (Art. 21 del Regolamento del Consiglio Comunale) sulla Proposta di Deliberazione n.2021/1072 avente come oggetto Riqualificazione e ampliamento di strutture ricettive esistenti nel centro storico di Venezia: autorizzazione ai sensi dell’art. 21 bis, comma 2, delle NTA della VPRG per la Città Antica.
Oggetto: Mozione Questione Pregiudiziale (Art. 21 del Regolamento del Consiglio Comunale) sulla Proposta di Deliberazione n.2021/1072 avente come oggetto Riqualificazione e ampliamento di strutture ricettive esistenti nel centro storico di Venezia: autorizzazione ai sensi dell’art. 21 bis, comma 2, delle NTA della VPRG per la Città Antica.
 

Premesso che

la delibera oggetto della mozione presenta richieste di autorizzazione in deroga ad una norma introdotta dal Comune di Venezia con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 12 aprile 2018 “Provvedimenti per la tutela dell'integrità fisica, funzionale e sociale della Città Antica. Variante normativa n. 18 al Piano degli Interventi/V.PRG per la Città Antica. Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione”. In tale atto si palesa la volontà di contenere e regolamentare la funzione turistico – ricettiva nella città storica di Venezia;

l’art. 21-bis, comma 1, della citata delibera di variante, stabilisce che: “dalla data di adozione della presente variante non è ammesso l’utilizzo di edifici o parti di edifici, che non siano già legittimati a tale uso, per l’insediamento o ampliamento di strutture ricettive, alberghiere o complementari, di cui alla Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Per le strutture ricettive già esistenti sono ammesse unicamente modifiche della tipologia di struttura all’interno della categoria di appartenenza (alberghiera o complementare), con esclusione delle strutture ricettive complementari con destinazione abitativa (bed & breakfast)”;

nello stesso articolo, al comma 2, si prevede che tale disposizione può essere derogata autorizzando interventi, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale;

 

considerato che

ogni singolo consigliere comunale, rappresenta i cittadini del Comune in cui è stato eletto e, nell'ambito della sua funzione, ha diritto di valutare gli atti amministrativi esercitando l'azione di controllo dell'Ente con libertà di mandato come previsto dal TUEL;

 

preso atto che

il TAR di Lecce, con sentenza n. 2577/06, ha asserito che: «Il permesso in deroga non è un atto dovuto, ma costituisce piuttosto oggetto di esercizio di poteri discrezionali, che devono comparare l’interesse alla realizzazione dell'opera con molteplici altri interessi, quali quello urbanistico, edilizio, paesistico, ambientale»;

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2761/15, ha chiarificato che: «Non è necessario che l’interesse pubblico attenga al carattere pubblico dell’edificio o del suo utilizzo, ma è sufficiente che coincida con gli effetti benefici per la collettività che dalla deroga potenzialmente derivano, in una logica di ponderazione e contemperamento calibrata sulle specificità del caso, ed esulante da considerazioni meramente finanziarie»;

 

considerato che

la delibera oggetto di questa mozione pregiudiziale, accorpa 13 interventi con finalità, quali la riqualificazione e l'ampliamento di attività ricettive presenti nella Città Antica;

tali interventi di richiesta di deroga partono da entità degli ampliamenti proposti e specificità urbanistiche molto differenti tra loro;

 

ritenuto che

le differenti specificità urbanistiche (posizione, destinazione d'uso dei locali ecc) e l'entità degli ampliamenti richiesti, nell'ottica dell'eccezionalità della procedura, sono aspetti da valutare con discrezionalità del Consiglio Comunale come previsto dall'esercizio della deroga, e cioè calibrando l'autorizzazione caso per caso;

l'accorpamento di richieste pervenute da più soggetti, in particolare, disattende la regola di discrezionalità e eccezionalità della deroga da autorizzare caso per caso, impedendo ai consiglieri di esprimersi per i singoli interventi;

nel caso di specie, le considerazioni e valutazioni politiche dei consiglieri su ogni singola richiesta di intervento in deroga presente nella delibera, potrebbero portare a conclusioni totalmente diverse tra loro. Questa situazione comporterebbe l'impossibilità ad esprimere un voto, se non scegliendo di andare contro la propria convinzione in una o più delle richieste di deroga negando di fatto il diritto di mandato a rappresentare, anche e soprattutto attraverso il voto, i cittadini nella valutazione degli atti amministrativi;

 

per quanto premesso, preso atto, considerato e ritenuto

il Consiglio Comunale chiede all'Assessore proponente

 

il ritiro della proposta di delibera n.2021/1072 e di dare mandato agli uffici di istruire le pratiche necessarie alla trattazione delle richieste di autorizzazione in deroga, ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, delleNTA della V.PRG per la Città Antica, per singoli soggetti richiedenti

 

Sara Visman

Gianfranco Bettin
Marco Gasparinetti
Cecilia Tonon
Monica Sambo
Giovanni Andrea Martini
Alessandro Baglioni
Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin
Giuseppe Saccà
Gianluca Trabucco
Emanuela Zanatta
Paolo Ticozzi

 
Mozione in formato pdf
12-05-2022
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