Mozione nr. d'ordine 326

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Nr. d'ordine: 326
Data pubblicazione: 08-04-2022
Proponente: Alex Bazzaro
Altri firmatari: Riccardo Brunello, Paolo Tagliapietra, Giovanni Giusto, Nicola Gervasutti
Assemblea competente: Consiglio comunale
Oggetto: Interventi per la promozione e lo sviluppo dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili.
Oggetto: Interventi per la promozione e lo sviluppo dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili.
 

Premesso che:

  • è necessario stimolare e promuovere nel nostro territorio comunale lo sviluppo di forme di produzione di energia da fonti rinnovabili che coinvolgano direttamente nel processo di generazione i consumatori finali, attraverso la costituzione sia di comunità energetiche rinnovabili sia di sistemi di autoconsumo collettivo;
  • l’impulso normativo relativo a tali fenomeni è di origine europea con la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili dettando un preciso indirizzo agli Stati membri affinché “le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all’integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile”;
  • a tal fine, la disciplina comunitaria ha introdotto il concetto di autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili prevedendo che gli stessi possano associarsi agendo collettivamente o costituendo comunità di energia rinnovabile in cui: produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, scambio all’interno della stessa comunità l’energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità, accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione;
  • nelle more del recepimento della direttiva nell’ordinamento italiano, il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n 162 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha regolato, l’ “Autoconsumo da fonti rinnovabili” introducendo una disciplina transitoria delle comunità energetiche e dell’autoconsumo collettivo dove, in particolare, l’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe disciplina:

(i) l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, attivabile all’interno dello stesso edificio e condominio;

(ii) la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;

  • sono seguiti i provvedimenti dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA, che con il DCO 112/2020/R/eel e la successiva delibera ARERA 318/2020/R/EEL, hanno definito la regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell’ambito di comunità energetiche rinnovabili;
  • nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) alla Missione 2, Componente 2 "ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITA’ SOSTENIBILE", approvato dal Governo italiano il 30 aprile 2021, tra gli ambiti di intervento è prevista la "Promozione di rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" (Investimento 1.2) con uno stanziamento di 2,2 miliardi con l'obiettivo di estendere la sperimentazione già avviata con l’anticipato recepimento della Direttiva ad una dimensione più significativa con riferimento ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, sostenendo così l'economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzando la coesione sociale;
  • il suddetto investimento mira a garantire le risorse necessarie per installare circa 2 GW di nuova capacità di generazione elettrica da fonte rinnovabile a servizio di configurazioni di autoconsumo collettivo;
  • con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva prevedendo, con riferimento all'autoconsumo collettivo, criteri direttivi per l'aggiornamento da parte del GSE del regime di incentivazione ed una disciplina transitoria per il coordinamento tra il nuovo regime e quello di cui al Decreto Milleproroghe;

considerato che:

  • ai sensi del citato l’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe, si definiscono autoconsumatori di energia rinnovabile i soggetti che si trovano nello stesso edificio, compresi i condomini, e che si associano al fine di produrre, consumare, immagazzinare, vendere ovvero scambiare l’energia prodotta all’interno del proprio sito;
  • per comunità energetica si intende un soggetto giuridico che:

(i) si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, (ii) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese, dunque, le amministrazioni comunali, e (iii) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri alle aree locali in cui opera, ovvero profitti finanziari;

  • riguardo alla natura giuridica, tali entità possono ben configurarsi come associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato od organizzazione senza scopo di lucro;
  • in entrambi i casi - comunità energetiche o autoconsumo collettivo, i soggetti sono tenuti ad agire collettivamente ed a operare nel rispetto di precise condizioni;
  • con Delibera 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, l'ARERA ha disciplinato le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini da parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente oppure nell’ambito di una comunità di energia rinnovabile;
  • con successivo DM 16 settembre 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l’autoconsumo collettivo e nelle comunità di energia rinnovabile;
  • il quadro normativo della disciplina incentivante è stato completato con la pubblicazione delle “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” con cui il GSE ha dato seguito a quanto sopra stabilito disciplinando le modalità concrete di accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di comunità e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile.
  • in particolare, l'energia elettrica “condivisa" (pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai clienti finali) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.
  • tali incentivi sono cumulabili, senza limitazioni, con la detrazione fiscale del 50% (art. 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi);
  • è ammessa la fruizione della detrazione del 110% (c.d. Superbonus) per i soli impianti fotovoltaici e nei limiti della quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW; in tal caso, l’incentivo sarà riconosciuto dal GSE per la quota di potenza eccedente la potenza di 20 kW mentre il contributo di valorizzazione di 9€/MWh verrà riconosciuto a tutta l’energia elettrica condivisa, senza limitazioni;

considerato ancora che:

  • il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si propone di ampliare ulteriormente la diffusione dell'autoconsumo di energia rinnovabile;
  • è di prossima definizione da parte di ARERA un provvedimento necessario a garantire l'attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
  • nelle more dell'adozione di tale provvedimento si continua ad applicare il regime di cui all'art. 42-bis del Decreto Milleproroghe;
  • è di prossima emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica di un decreto per aggiornare i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW.
  • Nelle more dell'adozione di tale decreto continua ad applicarsi il regime incentivante previsto dal DM 16 settembre 2020, del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato in attuazione dell'articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe;

richiamato che:

  • per i comuni con meno di 5.000 abitanti il PNRR prevede un finanziamento di 2,2 miliardi per la promozione di rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo, con criteri di prossima definizione in relazione alla procedura di assegnazione ed alla cumulabilità con gli incentivi tariffari concessi dal GSE;

dato atto che:

  • la presente proposta di mozione, seguendo le sperimentazioni già avviate in altre amministrazioni locali, in attuazione della citata normativa nazionale, è diretta a promuovere il coinvolgimento delle amministrazioni comunali per la promozione e creazione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumo collettivo;
  • già dalla stessa definizione di comunità energetica le amministrazioni comunali sono, infatti, chiamate ad avere un ruolo attivo. Da definizione, infatti, la comunità energetica deve avere come obiettivi “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità” e natura giuridica quale “associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro”. Le comunità di energia rinnovabile sono collocate, pertanto, dal legislatore in un perimetro non profit e orientate ad un più ampio beneficio ambientale e sociale che travalica i confini della singola comunità energetica e si estende alla comunità locale di riferimento;
  • molti Comuni si sono posti l’obiettivo di produrre nel proprio territorio una quantità di energia rinnovabile per soddisfare i propri consumi energetici;
  • i Comuni possono sostenere la realizzazione dei progetti o porsi come supervisori o facilitatori degli stessi, fornendo valore aggiunto in termini di reliability, anche al fine del superamento del fenomeno “nimby”;
  • le comunità energetiche consentono ai Comuni di sviluppare efficaci sinergie con il territorio in cui sono installati gli impianti di produzione di energia rinnovabile; in particolare, possono costituire lo strumento per garantire adeguato sostegno all’associazionismo locale e al terzo settore, generando risparmi per lo stesso ente e benefici per le associazioni, nonché per promuovere e sostenere un distretto del commercio o un’area artigianale, ovvero – in ambito urbanistico – come strumento per riqualificare una determinata area o combatterne lo spopolamento;
  • la costituzione di comunità energetiche rinnovabili da parte di un ente locale può, inoltre, consentire l’accesso all’energia a soggetti indigenti (sostituendo, così, forme di sussidio diretto nel pagamento della bolletta). A tal riguardo, alcuni Comuni hanno avviato progetti di social housing che prevedono l’utilizzo di comunità energetica per condividere l’energia prodotta, promuovere forme di solidarietà elettrica ed abbattere il costo dell’energia a cittadini in difficoltà;
  • la produzione, la condivisione e il consumo di energia da fonti rinnovabili in forme comunitarie, possono non solo essere occasione di innovazione tecnologica e di lotta all’emergenza climatica, ma rappresentare anche una chiave per combattere disuguaglianze, povertà energetica e per offrire occasioni di sviluppo grazie ad interventi strutturali non assistenziali che favoriscano l’agire collettivo, le realtà locali e la nascita di nuove figure professionali;

ritenuto necessario:

  • perseguire la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, l’efficienza energetica e la decarbonizzazione, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi nazionali del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) ed europei al fine di conseguire la riduzione delle emissioni inquinanti al 2030;
  • promuovere e sostenere prioritariamente gli strumenti che generano benefici diretti per il territorio e per la comunità;

si richiede di impegnare il Sindaco e la Giunta:

  • a promuovere, anche in accordo con ANCI, UPI e Regione Veneto, sia la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, sia l’autoconsumo collettivo, favorendo il coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati interessati;
  • a favorire, a tal fine, l’istituzione di un tavolo tecnico permanente, quale strumento idoneo a sostenere il confronto e ogni possibile sinergia tra i soggetti operanti nel settore, al fine di garantire il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili;
  • a favorire, altresì, la creazione di sportelli e centri di informazione per il supporto dei cittadini interessati al fenomeno delle comunità energetiche e/o dell’autoconsumo collettivo;
  • ad agevolare, anche in accordo con ANCI, UPI e Regione Veneto, e nel rispetto della normativa di riferimento l’utilizzo delle coperture degli edifici pubblici e di terreni non agricoli per consentire l’installazione di impianti asserviti a forme di autoconsumo collettivo;
  • ad adottare protocolli di intesa tra Comuni limitrofi, al fine di garantire la massima diffusione dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche, costituite altresì su iniziativa di uno o più enti locali.
Alex Bazzaro

Riccardo Brunello
Paolo Tagliapietra
Giovanni Giusto
Nicola Gervasutti

 
Mozione in formato pdf
12-12-2023
Decaduta

Decaduta ai sensi dell'art. 17 comma 13 del Regolamento del Consiglio comunale

22-09-2023
Invio a commissione consiliare

Inviata alla V Commissione

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