Mozione nr. d'ordine 254
Emanuele Rosteghin
Considerato che:
la gestione e la movimentazione dei sedimenti della Laguna di Venezia è regolata dall'articolo 4, comma 6, della legge 8 novembre 1991, n. 360;
in attuazione di tale legge è stato sottoscritto, in data 8 aprile 1993, il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia, recante "Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione, trasporto e impiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia” (il cosiddetto “protocollo fanghi);
il Protocollo Fanghi definisce specifici limiti al riutilizzo dei sedimenti, per interventi di recupero e ricostruzione morfologica, che obbligano al rispetto di valori tabellari di concentrazione relativi ad alcune sostanze inorganiche e organiche. Il Protocollo definisce le possibili destinazioni, in laguna (per interventi di recupero e ricostruzione morfologica) e fuori laguna, delle terre di dragaggio classificate in quattro classi (A, B, C ed oltre C);
tale protocollo, mai formalmente rinnovato né prorogato era stato adottato in via sperimentale con validità di 365 giorni e destinato alla movimentazione di soli cinquecentomila metri cubi di sedimenti provenienti dai canali e rii interni alla città storica;
si ritiene estremamente urgente procedere ad un suo aggiornamento anche per adeguarlo alle direttive europee.
Preso atto che:
nel 2017 è stato avviato l’aggiornamento del protocollo al fine di recepire le successive normative ambientali (sia a livello europeo con la Direttiva 2000/60/CE sia a livello nazionale) e le nuove metodologie di classificazione dello stato di contaminazione dei sedimenti che prevedono l'integrazione delle linee di evidenza chimica ed eco tossicologica.
Considerato che:
da quanto è emerso nella commissione comunale di lunedì 31 maggio 2021 esiste una sostanziale condivisione tecnica da parte degli Enti territoriali competenti rispetto a questo nuovo aggiornamento, che è stato depositato presso i Ministeri competenti il 19 febbraio 2020.
Visto:
il testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.».
Visto in particolare:
27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attivita' di controllo e monitoraggio;
27-ter. Le modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio, sono disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto.
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale, esprimendo la necessità che si arrivi nel più breve tempo possibile alla definizione del Decreto interministeriale di aggiornamento del "Protocollo Fanghi" e relativi atti conseguenti,
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
ad adoperarsi, nel confronto del Governo, affinché si arrivi presto alla definizione di detto decreto interministeriale.
Monica Sambo
Pier Paolo Baretta
Alessandro Baglioni
Alberto Fantuzzo
Giuseppe Saccà
Paolo Ticozzi
Emanuela Zanatta
Decaduta
Decaduta ai sensi dell'art. 17 comma 13 del Regolamento del Consiglio comunale