Mozione nr. d'ordine 262

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Nr. d'ordine: 262
Data pubblicazione: 23-09-2021
Proponente: Maika Canton
Altri firmatari: Francesco Zingarlini
Assemblea competente: Consiglio comunale
Oggetto: interventi urgenti sul ddl n. 2005 in esame presso il Senato della Repubblica ed avente ad oggetto: ”Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilita'”.
Oggetto: interventi urgenti sul ddl n. 2005 in esame presso il Senato della Repubblica ed avente ad oggetto: ”Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilita'”.
 

Premesso che:

- è in esame presso il Senato della Repubblica il ddl “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”.

Atteso che:

- il predetto disegno di legge, trasmesso al Senato a seguito dell’approvazione della Camera dei Deputati, ha ad oggetto la rettifica degli articoli del Codice Penale citati in epigrafe, con l’intento di modificare le norme in parola, al fine di garantire una protezione differenziata e rafforzata per i casi di discriminazione e di violenza fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

Considerato che:

- si ritiene imprescindibile la considerazione preliminare per cui, in applicazione dell’art. 3 della Costituzione, ogni singolo, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla religione, dalle opinioni politiche e dalle condizioni personali o sociali, abbia diritto pieno di ottenere tutela e di essere protetto da atti discriminatori e di violenza;

- nell’Ordinamento italiano vigono molteplici disposizioni che assicurano piena tutela dell’integrità fisica e psicologica e del decoro e dignità della persona, quali, a mero titolo esemplificativo, i delitti contro la vita (delitti di omicidio, artt. 575 c.p. e ss.), contro l’incolumità personale (percosse e lesioni personali, artt. 581 e 582 c.p.), i delitti contro l’onore (diffamazione, art. 595 c.p.), i delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù, art. 600 c.p.), i delitti contro la libertà personale (sequestro di persona, art. 605 c.p. - violenza sessuale artt. 609 ss. c.p.), i delitti contro la libertà morale (violenza privata art. 610 c.p., - minaccia, art. 612 c.p. - atti persecutori, art. 612 bis c.p.). Sono altresì previste nel Codice Penale, oltre a talune circostanze aggravanti speciali riferite a determinati reati, le circostanze aggravanti comuni, tra le quali i motivi abietti o futili, ex art. 61, comma 1, n. 1 c.p. e l’aver agito con crudeltà, ex art. 61, comma 1, n. 4 c.p., applicabili a tutti i reati, cosa che consente di aggravare il disvalore del reato commesso, qualora sussistano particolari fattori o situazioni, incidendo sulla misura della pena.

Rilevato che:

- quanto considerato al precedente punto dimostra che l’Ordinamento italiano non soffre di vuoti normativi con riferimento alla tutela e alla protezione delle persone, e che le predette norme non possono soffrire applicazione diversa o depotenziata nel caso in cui le violenze e le discriminazioni siano poste in essere per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

Tenuto conto del fatto che:

- gli artt. 604 bis e ter c.p., che verrebbero interessati dal testo di legge in parola, teso ad estenderne la portata sanzionatoria, già di per sé presentano profili di illegittimità costituzionale, soprattutto con riferimento agli artt. 3 e 21 Costituzione, e che tale intervento normativo si inserirebbe, quindi, in un equilibrio già precario per sua natura;

- il disegno di legge in parola comprime evidentemente la libertà di espressione garantita dall’art. 21 Costituzione là dove nel proteggere in maniera rafforzata e differenziata determinate fattispecie, tuttavia resta vaga nella definizione dei criteri per individuare quali possano essere condotte definite discriminatorie, anche in contrasto con il principio di legalità, di cui all’art. 25 Costituzione, introducendo pericolosamente dei veri e propri reati di opinione, con riferimento alle condotte dissenzienti di tutti i soggetti che, per credo religioso o per motivi di natura politica, filosofica o culturale, intendano promuovere, tutelare o proteggere la famiglia tradizionale centrata sul binomio uomo-donna o il sacramento matrimoniale.

Tenuto, inoltre, conto che:

- in base all’art. 7 del ddl in parola, è istituita la Giornata Nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, che invita le scuole a garantire la celebrazione dell’evento con inserimento di manifestazioni in tal senso nei piani dell’offerta formativa. Appare dunque messa altresì in pericolo la libertà di coscienza e la responsabilità educativa dei genitori nei confronti dei propri figli, in spregio ai dettami della Costituzione ed ai principi fissati dall’art. 14 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, in base al quale “gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (…) il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacita' ”

Ritenuto che:

- l’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD), istituito presso il Ministero dell’Interno e citato dallo stesso ddl, ai fini delle rilevazioni statistiche per la verifica dell’applicazione della legge in questione e per la realizzazione per le politiche di contrasto alla discriminazione, ha rilevato che le segnalazioni di condotte illecite con intenti di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale o di identità di genere, nel periodo intercorrente tra il 10 settembre 2010 ed il 31 dicembre 2018, sono in tutto 212 e che si tratta comunque di mere segnalazioni e non di reati perpetrati, per i quali occorre far riferimento ai dati relativi alle sentenze aventi forza di cosa giudicata.

Dato atto che:

- i dati OSCAD portano altresì a ritenere che non vi sia un’emergenza statistica di intervento in ordine alle fattispecie di cui al ddl.

Tutto ciò premesso e considerato,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO

  • a farsi portavoce presso il Parlamento della Repubblica Italiana e il Senato della Repubblica del dissenso all’approvazione del disegno di legge n. 2005 di cui in premessa, suscettibile di violare la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di opinione, la libertà di associazione, la libertà di stampa, la libertà di educazione, la libertà di insegnamento e la libertà religiosa.

 

Maika Canton

Francesco Zingarlini

 
Mozione in formato pdf
10-05-2023
Decaduta

Decaduta ai sensi dell'art. 17 comma 13 del Regolamento del Consiglio comunale

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